Sentenza 153/2006 (ECLI:IT:COST:2006:153)
Massima numero 30337
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
05/04/2006; Decisione del
05/04/2006
Deposito del 14/04/2006; Pubblicazione in G. U. 19/04/2006
Massime associate alla pronuncia:
30338
Titolo
SENT. 153/06 A. PROFESSIONI - NORME DELLA REGIONE PIEMONTE - FIGURE PROFESSIONALI DEI SERVIZI SOCIALI - INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI PROFILI - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE CHE ASSEGNA ALLO STATO L'INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 153/06 A. PROFESSIONI - NORME DELLA REGIONE PIEMONTE - FIGURE PROFESSIONALI DEI SERVIZI SOCIALI - INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI PROFILI - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE CHE ASSEGNA ALLO STATO L'INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 32, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 1 del 2004 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento). Infatti - spettando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nella materia concorrente delle "professioni" prevista dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e tenuto conto, in particolare, di quello secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale - l'art. 32, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 1 del 2004, provvedendo ad individuare direttamente le figure professionali, alle quali la Regione fa ricorso per il funzionamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali, viola il principio fondamentale che assegna allo Stato l'individuazione delle figure professionali.
- Sulla determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione qualora non ne siano stati formulati di nuovi: la legislazione regionale deve svolgersi (ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto di quelli risultanti anche dalla normativa statale in vigore, v. citata sentenza n. 355/2005.
- Sul principio fondamentale (invalicabile dalla legge regionale), nella materia concorrente delle "professioni", secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, v. citate sentenze n. 40/2006, n. 424 e n. 319/2005 e n. 353/2003.
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 32, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 1 del 2004 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento). Infatti - spettando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nella materia concorrente delle "professioni" prevista dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e tenuto conto, in particolare, di quello secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale - l'art. 32, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 1 del 2004, provvedendo ad individuare direttamente le figure professionali, alle quali la Regione fa ricorso per il funzionamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali, viola il principio fondamentale che assegna allo Stato l'individuazione delle figure professionali.
- Sulla determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione qualora non ne siano stati formulati di nuovi: la legislazione regionale deve svolgersi (ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto di quelli risultanti anche dalla normativa statale in vigore, v. citata sentenza n. 355/2005.
- Sul principio fondamentale (invalicabile dalla legge regionale), nella materia concorrente delle "professioni", secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, v. citate sentenze n. 40/2006, n. 424 e n. 319/2005 e n. 353/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
08/01/2004
n. 1
art. 32
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte