Sentenza 153/2006 (ECLI:IT:COST:2006:153)
Massima numero 30338
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  05/04/2006;  Decisione del  05/04/2006
Deposito del 14/04/2006; Pubblicazione in G. U. 19/04/2006
Massime associate alla pronuncia:  30337


Titolo
SENT. 153/06 B. PROFESSIONI - NORME DELLA REGIONE PIEMONTE - FIGURE PROFESSIONALI DEI SERVIZI SOCIALI - INDICAZIONE DI SPECIFICI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI EDUCATORE PROFESSIONALE - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE CHE ASSEGNA ALLO STATO LA DISCIPLINA DEI TITOLI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORE PROFILO DI CENSURA.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 32, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 1 del 2004 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento). Infatti la stessa indicazione, da parte della legge regionale, di specifici requisiti per l'esercizio della professione di educatore professionale, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza dello Stato, risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore, quello della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio della professione, costituente principio fondamentale della materia.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  08/01/2004  n. 1  art. 32  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte