Sentenza 154/2006 (ECLI:IT:COST:2006:154)
Massima numero 30340
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  05/04/2006;  Decisione del  05/04/2006
Deposito del 14/04/2006; Pubblicazione in G. U. 19/04/2006
Massime associate alla pronuncia:  30339


Titolo
SENT. 154/06 B. FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - PIANO DI RIPARTO - CONTESTAZIONI DEI CREDITORI AMMESSI ALLO STATO PASSIVO - PROPOSIZIONE NEL TERMINE PERENTORIO DI VENTI GIORNI DECORRENTI DALLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA NOTIZIA DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEL PIANO, TOTALE O PARZIALE, IN CANCELLERIA, ANZICHÉ DALLA COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO EFFETTUATA A MEZZO DI RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO OVVERO CON ALTRA MODALITÀ PREVISTA DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATA LESIONE DEI DIRITTI DEL CREDITORE ED ECCESSIVA GRAVOSITÀ DELL'ONERE DI DILIGENZA ALLO STESSO IMPOSTO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Illegittimità costituzionale dell'art. 213, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei "creditori ammessi", il termine perentorio di venti giorni per proporre contestazioni avverso il piano di riparto, totale o parziale, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuto deposito del medesimo in cancelleria, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altra modalità di comunicazione prevista dalla legge. Attualmente, in materia concorsuale, la legge prevede che sia utilizzata come forma di comunicazione la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale solo nell'art. 126 (proposta di concordato fallimentare) e nell'art. 171, comma terzo, (proposta di concordato preventivo) della legge fallimentare, cioè in due casi nei quali non è possibile individuare compiutamente i soggetti interessati alla comunicazione delle proposte di concordato e nei quali dalla comunicazione non decorre un termine decadenziale quale quello per impugnare un provvedimento, altrimenti irretrattabile. La norma censurata sacrifica il diritto dei creditori di avere conoscenza del piano di riparto per poter proporre tempestivamente avverso di esso le contestazioni del caso: li sacrifica gravemente, perché richiede un onere di diligenza inesigibile attesa la necessità di consultare, per tutta la durata della procedura, la Gazzetta Ufficiale, ed ingiustificatamente, perché se l'indeterminatezza dei soggetti interessati può giustificare forme di "informazione" quali quella di cui alla norma censurata, ciò non può dirsi quando, come nel caso dei creditori ammessi, tali soggetti siano non solo individuabili ma individuati.

- Con sentenza n. 224/2004, citata, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 144, quarto comma, della legge fallimentare, nella parte in cui prevedeva che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede sull'istanza di riabilitazione decorresse dall'affissione della sentenza anziché dalla sua comunicazione, poiché l'affissione, quale forma di pubblicità idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione di un atto, può essere giustificata solo dalla difficoltà di individuare coloro che possono avere interesse a proporre l'impugnazione stessa - v., citate, sentenze n. 273/1987 e n. 153/1980 - risultando priva, invece, di razionale giustificazione se riferita a soggetti preventivamente individuati dal legislatore - v., citate, sentenze n. 211/2001, n. 152 e n. 151/1980, n. 255/1974.

- La sentenza n. 881/1988, citata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 190, secondo comma, della legge fallimentare nella parte in cui faceva decorrere dalla data del decreto, anziché dalla sua rituale comunicazione all'interessato, il termine di decadenza di dieci giorni per il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di cessazione degli effetti dell'amministrazione controllata. Nella stessa sentenza - e nelle sentenze n. 255/1974, n. 120 e n. 156/1986, citate - è stato affermato che del diritto di difesa fa parte integrante il diritto dei soggetti interessati ad impugnare determinati atti processuali di essere posti in grado di averne tempestiva conoscenza, in modo da poter utilizzare i termini legali di decadenza.

- La modalità della comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è stata prescritta dalle sentenze n. 102/1986 e n. 538/1990, citate, ai fini dell'impugnazione dello stato passivo reso esecutivo e delle ammissioni tardive di crediti, ed è stata estesa al deposito dell'elenco dei crediti ammessi o respinti nella liquidazione coatta amministrativa - sentenze n. 155/1980 e n. 201/1993, citate - e nell'amministrazione straordinaria - sentenza n. 181/1987, citata.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 213  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte