Sentenza 155/2006 (ECLI:IT:COST:2006:155)
Massima numero 30342
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  05/04/2006;  Decisione del  05/04/2006
Deposito del 14/04/2006; Pubblicazione in G. U. 19/04/2006
Massime associate alla pronuncia:  30341  30343


Titolo
SENT. 155/06 B. IMPOSTE E TASSE - IRAP - MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO DI IMPOSTA A PARTIRE DAL QUALE SI APPLICANO LE MODIFICHE STESSE - RICORSO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - OMESSA INDICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE CHE AUTORIZZA LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 119, quarto comma, della Costituzione, nonché agli artt. 49 e 63 della legge costituzionale n. 1 del 1963, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 348, della legge n. 311 del 2004. Decisiva, al riguardo, è la circostanza della omessa indicazione, nella deliberazione della Giunta regionale che ha deciso di denunciare la legge n. 311 del 2004, proprio del comma 348, giacché non può darsi ingresso all'impugnazione di disposizioni non individuate nella deliberazione che autorizza la proposizione del ricorso.

- Per casi analoghi, v. citata sentenza n. 425/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2004  n. 311  art. 1  co. 348

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 49

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 63

Altri parametri e norme interposte