Sentenza 155/2006 (ECLI:IT:COST:2006:155)
Massima numero 30343
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  05/04/2006;  Decisione del  05/04/2006
Deposito del 14/04/2006; Pubblicazione in G. U. 19/04/2006
Massime associate alla pronuncia:  30341  30342


Titolo
SENT. 155/06 C. IMPOSTE E TASSE - INTERVENTI IN MATERIA TRIBUTARIA INCIDENTI SULLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELL'IRAP, SULLA DISCIPLINA DELLE DEDUZIONI PER ONERI DI FAMIGLIA DELL'IRPEF, SULLA DISCIPLINA APPLICABILE IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER L'ANNO 2005 - RICORSO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - DENUNCIATA RIDUZIONE DEL GETTITO FISCALE SENZA PREVISIONE DI MISURE DI RIEQUILIBRIO DELLE ENTRATE REGIONALI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DI PROPORZIONALITÀ, ALTERAZIONE DEL RAPPORTO TRA FINANZA STATALE E FINANZA REGIONALE FISSATO DALLO STATUTO, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA ENTRATE E FUNZIONI, LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata - in riferimento agli artt. 3, primo comma (principio di uguaglianza e di proporzionalità), e 119, quarto comma (principio di corrispondenza tra entrate e funzioni), Cost., nonché agli artt. 49 (principio di non alterazione dell'equilibrio tra finanza statale e finanza regionale) e 63 (principio di leale collaborazione) della legge costituzionale n. 1 del 1963 - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 347, 349, 350 e 352, della legge n. 311 del 2004, laddove - secondo la prospettazione del rimettente -, determinando una rilevante riduzione del finanziamento della Regione senza prevedere alcuna misura correttiva (come avviene per lo Stato in considerazione di analoghe misure riduttive), dette disposizioni altererebbero il rapporto tra finanza statale e finanza regionale, con conseguente lesione dell'autonomia regionale quanto alla capacità di finanziare i propri compiti. Infatti a seguito di manovre di finanza pubblica, possono anche determinarsi riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e, in definitiva, rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione stessa dispone per l'adempimento dei propri compiti. Ma detta evenienza non è stata dimostrata dalla Regione ricorrente, tanto più che essa richiama solo talune delle quote di compartecipazione al gettito fiscale che l'art. 49 dello statuto riconosce alla Regione, ma tace su quelle ulteriori quote compartecipative che riguardano anche imposte indirette e cioè quelle imposte su cui lo Stato avrebbe fatto affidamento per compensare, almeno in parte, la riduzione del gettito fiscale derivante dalla manovra incidente sulle imposte dirette.

- Per un caso analogo si veda la citata sentenza n. 431/2004.

- Sulla disciplina statale dei tributi (IRAP ed IRE): appartenendo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., può essere esercitata anche per il tramite di norme di dettaglio, senza che ciò implichi violazione dell'autonomia tributaria delle Regioni, v. citate sentenze n. 2/2006, n. 455/2005, n. 397/2005.

- Nel senso che la riduzione di disponibilità finanziarie delle Regioni a seguito di manovre di finanza pubblica non comporti lesione dell'autonomia finanziaria regionale, purché tale riduzione non sia tale da determinare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale, v. citate sentenze n. 431/2004, n. 381, n. 29 e n. 17/2004, n. 437 e n. 337/2001, n. 507/2000, n. 138/1999.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2004  n. 311  art. 1  co. 347

legge  30/12/2004  n. 311  art. 1  co. 349

legge  30/12/2004  n. 311  art. 1  co. 350

legge  30/12/2004  n. 311  art. 1  co. 352

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 49

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 63

Altri parametri e norme interposte