Sentenza 156/2006 (ECLI:IT:COST:2006:156)
Massima numero 30344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
05/04/2006; Decisione del
05/04/2006
Deposito del 14/04/2006; Pubblicazione in G. U. 19/04/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 156/06. STRANIERO - NORME DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - INTERVENTI PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANCHE DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ, NONCHÉ SVOLGIMENTO DI COMPITI ISTRUTTORI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A PERMESSI DI SOGGIORNO, CARTE DI SOGGIORNO, RICHIESTA DI NULLA-OSTA AL RICONGIUNGIMENTO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, DI DIRITTO DI ASILO E CONDIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 156/06. STRANIERO - NORME DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - INTERVENTI PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANCHE DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ, NONCHÉ SVOLGIMENTO DI COMPITI ISTRUTTORI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A PERMESSI DI SOGGIORNO, CARTE DI SOGGIORNO, RICHIESTA DI NULLA-OSTA AL RICONGIUNGIMENTO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, DI DIRITTO DI ASILO E CONDIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost., degli artt. 16, comma 3, e 21, comma 1, lettera f), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 4 marzo 2005, n. 5, che prevedono, rispettivamente, interventi per i minori stranieri non accompagnati anche dopo il raggiungimento della maggiore età, e lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di compiti istruttori da parte degli enti locali nell'ambito dei procedimenti per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno e delle carte di soggiorno, nonché di richiesta di nulla-osta al ricongiungimento. Dalle disposizioni del t.u. sull'immigrazione, reso col d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, risulta, infatti, che in materia di immigrazione e di condizione giuridica degli stranieri è la stessa legge statale che disciplina una serie di attività pertinenti al fenomeno migratorio e agli effetti sociali di quest'ultimo, e che queste vengono esercitate dallo Stato in stretto collegamento con le Regioni, alle quali sono affidate direttamente alcune competenze, atteso che l'intervento pubblico non può limitarsi al controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, dovendo necessariamente considerare anche altri ambiti - dall'assistenza sociale all'istruzione, dalla salute all'abitazione -, coinvolgenti competenze normative, alcune attribuite allo Stato ed altre attribuite alle Regioni. In tale quadro, l'art. 16 impugnato si limita a prevedere l'esercizio di attività di assistenza rientranti nelle competenze regionali, senza incidere in alcun modo sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di immigrazione, rimanendo subordinata la «possibilità» di proseguire, in favore del minore non accompagnato, i detti interventi di sostegno, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, con la sua conseguente ulteriore permanenza sul territorio nazionale, al rilascio nei suoi confronti del permesso di soggiorno, possibile solo ricorrendo le condizioni a tal fine previste dal d.lgs. n. 286 del 1998; quanto all'art. 21, comma 1, lettera f), la norma, lungi dal regolare aspetti propriamente incidenti sulla materia dell'immigrazione, si limita a prevedere in favore degli stranieri presenti sul territorio regionale una forma di assistenza che si sostanzia nel mero affidamento agli enti locali di quegli adempimenti che, nell'ambito dei procedimenti di richiesta e rinnovo di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno, ovvero di richiesta di nulla-osta al ricongiungimento familiare, diversamente sarebbero stati svolti direttamente dagli stessi richiedenti.
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost., degli artt. 16, comma 3, e 21, comma 1, lettera f), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 4 marzo 2005, n. 5, che prevedono, rispettivamente, interventi per i minori stranieri non accompagnati anche dopo il raggiungimento della maggiore età, e lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di compiti istruttori da parte degli enti locali nell'ambito dei procedimenti per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno e delle carte di soggiorno, nonché di richiesta di nulla-osta al ricongiungimento. Dalle disposizioni del t.u. sull'immigrazione, reso col d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, risulta, infatti, che in materia di immigrazione e di condizione giuridica degli stranieri è la stessa legge statale che disciplina una serie di attività pertinenti al fenomeno migratorio e agli effetti sociali di quest'ultimo, e che queste vengono esercitate dallo Stato in stretto collegamento con le Regioni, alle quali sono affidate direttamente alcune competenze, atteso che l'intervento pubblico non può limitarsi al controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, dovendo necessariamente considerare anche altri ambiti - dall'assistenza sociale all'istruzione, dalla salute all'abitazione -, coinvolgenti competenze normative, alcune attribuite allo Stato ed altre attribuite alle Regioni. In tale quadro, l'art. 16 impugnato si limita a prevedere l'esercizio di attività di assistenza rientranti nelle competenze regionali, senza incidere in alcun modo sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di immigrazione, rimanendo subordinata la «possibilità» di proseguire, in favore del minore non accompagnato, i detti interventi di sostegno, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, con la sua conseguente ulteriore permanenza sul territorio nazionale, al rilascio nei suoi confronti del permesso di soggiorno, possibile solo ricorrendo le condizioni a tal fine previste dal d.lgs. n. 286 del 1998; quanto all'art. 21, comma 1, lettera f), la norma, lungi dal regolare aspetti propriamente incidenti sulla materia dell'immigrazione, si limita a prevedere in favore degli stranieri presenti sul territorio regionale una forma di assistenza che si sostanzia nel mero affidamento agli enti locali di quegli adempimenti che, nell'ambito dei procedimenti di richiesta e rinnovo di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno, ovvero di richiesta di nulla-osta al ricongiungimento familiare, diversamente sarebbero stati svolti direttamente dagli stessi richiedenti.
Atti oggetto del giudizio
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
04/03/2005
n. 5
art. 16
co. 3
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
04/03/2005
n. 5
art. 21
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte