Ordinanza 157/2006 (ECLI:IT:COST:2006:157)
Massima numero 30345
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
05/04/2006; Decisione del
05/04/2006
Deposito del 14/04/2006; Pubblicazione in G. U. 19/04/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 157/06. REATI E PENE - UTILIZZAZIONE PER USO PUBBLICO, DA PARTE DEL GESTORE DI ESERCIZIO COMMERCIALE, DI UN SERVIZIO TELEVISIVO CRIPTATO, RICEVUTO PER MEZZO DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AD ACCESSO CONDIZIONATO, CON ABILITAZIONE ALLA RICEZIONE IN SOLO AMBITO FAMILIARE E IN ASSENZA DI ACCORDO CON IL LEGITTIMO DISTRIBUTORE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE A FATTI DI MAGGIOR DISVALORE PUNITI COME ILLECITO AMMINISTRATIVO - ERRONEO PRESUPPOSTO ERMENEUTICO E 'TERTIUM COMPARATIONIS' NON ANCORATO AD UNA PRECISA DISPOSIZIONE DI LEGGE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 157/06. REATI E PENE - UTILIZZAZIONE PER USO PUBBLICO, DA PARTE DEL GESTORE DI ESERCIZIO COMMERCIALE, DI UN SERVIZIO TELEVISIVO CRIPTATO, RICEVUTO PER MEZZO DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AD ACCESSO CONDIZIONATO, CON ABILITAZIONE ALLA RICEZIONE IN SOLO AMBITO FAMILIARE E IN ASSENZA DI ACCORDO CON IL LEGITTIMO DISTRIBUTORE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE A FATTI DI MAGGIOR DISVALORE PUNITI COME ILLECITO AMMINISTRATIVO - ERRONEO PRESUPPOSTO ERMENEUTICO E 'TERTIUM COMPARATIONIS' NON ANCORATO AD UNA PRECISA DISPOSIZIONE DI LEGGE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-ter, comma 1, lettera e), della legge 22 aprile 1941, n. 633, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui configura come reato la condotta di chi, gestore di esercizio commerciale, abilitato alla ricezione in solo ambito familiare di un servizio televisivo criptato, ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, utilizzi tale servizio per uso pubblico, in assenza di accordo con il legittimo distributore. In primis il remittente, nel denunciare l'ingiustificata disparità di trattamento tra chi realizza un fatto di maggiore disvalore, punito come illecito amministrativo, e chi realizza un fatto di minor disvalore, punito come illecito penale, muove da un erroneo presupposto interpretativo, poiché, contrariamente a quanto ritenuto unanimemente dalla giurisprudenza di legittimità, considera che la fattispecie di reato di cui alla norma impugnata sia integrata anche da un comportamento confinato nella sfera privata del soggetto agente o, comunque, non sorretto da fini di arricchimento patrimoniale, laddove la norma richiede che il fatto sia commesso per uso non personale e a fini di lucro. Inoltre, l'ordinanza di rimessione non indica la disposizione di legge che configurerebbe come illecito amministrativo la condotta che il giudice a quo ritiene di maggior disvalore, in quanto si limita a richiamare, come termine di raffronto, la condotta di chi versa in situazione di totale e manifesta pirateria elettronica, senza ancorare tale condotta ad una precisa disposizione di legge assunta a tertium comparationis.
- La sentenza n. 426/2004, citata, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 171-octies, comma 1, della legge n. 633 del 1941, limitatamente ai fatti commessi fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22, nella parte in cui puniva con sanzione penale, anziché amministrativa, l'utilizzazione per uso privato di apparecchi atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-ter, comma 1, lettera e), della legge 22 aprile 1941, n. 633, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui configura come reato la condotta di chi, gestore di esercizio commerciale, abilitato alla ricezione in solo ambito familiare di un servizio televisivo criptato, ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, utilizzi tale servizio per uso pubblico, in assenza di accordo con il legittimo distributore. In primis il remittente, nel denunciare l'ingiustificata disparità di trattamento tra chi realizza un fatto di maggiore disvalore, punito come illecito amministrativo, e chi realizza un fatto di minor disvalore, punito come illecito penale, muove da un erroneo presupposto interpretativo, poiché, contrariamente a quanto ritenuto unanimemente dalla giurisprudenza di legittimità, considera che la fattispecie di reato di cui alla norma impugnata sia integrata anche da un comportamento confinato nella sfera privata del soggetto agente o, comunque, non sorretto da fini di arricchimento patrimoniale, laddove la norma richiede che il fatto sia commesso per uso non personale e a fini di lucro. Inoltre, l'ordinanza di rimessione non indica la disposizione di legge che configurerebbe come illecito amministrativo la condotta che il giudice a quo ritiene di maggior disvalore, in quanto si limita a richiamare, come termine di raffronto, la condotta di chi versa in situazione di totale e manifesta pirateria elettronica, senza ancorare tale condotta ad una precisa disposizione di legge assunta a tertium comparationis.
- La sentenza n. 426/2004, citata, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 171-octies, comma 1, della legge n. 633 del 1941, limitatamente ai fatti commessi fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22, nella parte in cui puniva con sanzione penale, anziché amministrativa, l'utilizzazione per uso privato di apparecchi atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.
Atti oggetto del giudizio
legge
22/04/1941
n. 633
art. 171
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte