ORD. 158/06. STRANIERO - DIVIETO DI ESPULSIONE DI STRANIERI CONVIVENTI CON PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO O CON IL CONIUGE DI NAZIONALITÀ ITALIANA - MANCATA ESTENSIONE DEL DIVIETO IN FAVORE DEGLI STRANIERI CONVIVENTI IN ITALIA CON IL CONIUGE IN REGOLA CON IL PERMESSO DI SOGGIORNO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, CARENTE TUTELA DELL'UNITÀ FAMILIARE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 Cost., nella parte in cui si limita a prevedere il divieto di espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana, senza prendere in considerazione la tutela degli stranieri tout court, già conviventi in Italia con il coniuge, in regola con il permesso di soggiorno. Quanto alla ritenuta violazione degli artt. 2, 29 e 30 Cost., il legislatore può legittimamente porre dei limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale, effettuando un corretto bilanciamento dei valori in gioco: la questione sollevata, ove accolta, andrebbe a vanificare i fini sottesi alla legge per il ricongiungimento familiare, poiché sarebbe consentito in ogni caso allo straniero coniugato e convivente con altro straniero di aggirare le norme in materia di ingresso e soggiorno. In ordine alla violazione dell'art. 3 Cost., non può effettuarsi alcun giudizio di comparazione tra la situazione dello straniero coniugato con altro straniero e dello straniero coniugato con un cittadino italiano, trattandosi di situazioni fra loro eterogenee.
- Sulla discrezionalità legislativa in materia di regolamentazione dell'accesso degli stranieri nel territorio nazionale v., citata, sentenza n. 353/1997.
- Sulla eterogeneità della situazione dello straniero coniugato con altro straniero e dello straniero coniugato con un cittadino italiano v., citata, ordinanza n. 232/2001.