Ordinanza 159/2006 (ECLI:IT:COST:2006:159)
Massima numero 30347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
05/04/2006; Decisione del
05/04/2006
Deposito del 14/04/2006; Pubblicazione in G. U. 19/04/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 159/06. PROCESSO PENALE - IMPUTATO CHE HA ELETTO DOMICILIO PRESSO IL DIFENSORE - NOTIFICAZIONE IRRITUALE MA SENZA PREGIUDIZIO PER L'EFFETTIVA CONOSCENZA DELL'ATTO - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE NULLITÀ C.D. A REGIME INTERMEDIO ANZICHÉ DELLE NULLITÀ RELATIVE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEI PRINCIPI DELLA SPEDITEZZA, DELL'ECONOMIA E DELL'EFFICIENZA DEL PROCESSO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLE QUESTIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 159/06. PROCESSO PENALE - IMPUTATO CHE HA ELETTO DOMICILIO PRESSO IL DIFENSORE - NOTIFICAZIONE IRRITUALE MA SENZA PREGIUDIZIO PER L'EFFETTIVA CONOSCENZA DELL'ATTO - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE NULLITÀ C.D. A REGIME INTERMEDIO ANZICHÉ DELLE NULLITÀ RELATIVE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEI PRINCIPI DELLA SPEDITEZZA, DELL'ECONOMIA E DELL'EFFICIENZA DEL PROCESSO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLE QUESTIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, poste in via subordinata, degli artt. 179 e 180 del codice di procedura penale, censurati in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.. E' condivisibile la premessa ermeneutica secondo la quale la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 cod. proc. pen. ricorre solo nel caso in cui la notifica della citazione dell'imputato sia stata omessa, con la conseguenza che la notificazione irrituale, ma comunque atta a garantire la conoscenza dell'atto, ricade nel novero delle nullità a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen.. Posto che nella specie la notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio è stata irrituale, la sua nullità avrebbe dovuto essere dedotta, ex art. 180 cod. proc. pen., prima della deliberazione della sentenza di primo grado. Se tale nullità si fosse verificata nel giudizio, la relativa eccezione sollevata dinanzi alla Corte di assise di appello rimettente potrebbe dirsi tempestiva. Ma tale assunto, dato per presupposto dal giudice a quo, è tutto da dimostrare, poiché la notificazione del decreto che dispone il giudizio rappresenta un incombente anteriore e prodromico all'instaurazione del giudizio e la sua nullità deve essere eccepita nel giudizio di primo grado. Il risultato che la Corte rimettente vorrebbe conseguire sostituendo, in parte qua, la disciplina di cui all'art. 180 cod. proc. pen. con quella di cui all'art. 181, comma 3, dello stesso codice - declaratoria di inammissibilità per tardività dell'eccezione - appare già assicurato dall'art. 180 cod. proc. pen.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, poste in via subordinata, degli artt. 179 e 180 del codice di procedura penale, censurati in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.. E' condivisibile la premessa ermeneutica secondo la quale la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 cod. proc. pen. ricorre solo nel caso in cui la notifica della citazione dell'imputato sia stata omessa, con la conseguenza che la notificazione irrituale, ma comunque atta a garantire la conoscenza dell'atto, ricade nel novero delle nullità a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen.. Posto che nella specie la notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio è stata irrituale, la sua nullità avrebbe dovuto essere dedotta, ex art. 180 cod. proc. pen., prima della deliberazione della sentenza di primo grado. Se tale nullità si fosse verificata nel giudizio, la relativa eccezione sollevata dinanzi alla Corte di assise di appello rimettente potrebbe dirsi tempestiva. Ma tale assunto, dato per presupposto dal giudice a quo, è tutto da dimostrare, poiché la notificazione del decreto che dispone il giudizio rappresenta un incombente anteriore e prodromico all'instaurazione del giudizio e la sua nullità deve essere eccepita nel giudizio di primo grado. Il risultato che la Corte rimettente vorrebbe conseguire sostituendo, in parte qua, la disciplina di cui all'art. 180 cod. proc. pen. con quella di cui all'art. 181, comma 3, dello stesso codice - declaratoria di inammissibilità per tardività dell'eccezione - appare già assicurato dall'art. 180 cod. proc. pen.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 179
co.
codice di procedura penale
n.
art. 180
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte