Ordinanza 160/2006 (ECLI:IT:COST:2006:160)
Massima numero 30376
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  05/04/2006;  Decisione del  05/04/2006
Deposito del 14/04/2006; Pubblicazione in G. U. 19/04/2006
Massime associate alla pronuncia:  30348


Titolo
ORD. 160/06 B. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - REGIME DELLA GRATUITÀ E DELL'ANTICIPAZIONE DELLE SPESE - ESTENSIONE IN FAVORE DEL DIFENSORE DI UFFICIO DI PERSONA IRREPERIBILE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL DIFENSORE DI PERSONA REPERIBILE NON ABBIENTE, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA CON PREGIUDIZIO DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto non estende gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio anche in favore del difensore d'ufficio di persona irreperibile. Non è, in primo luogo, ravvisabile una violazione dell'art. 3 Cost., giacchè il giudice a quo pone in comparazione situazioni disomogenee, quali l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la difesa d'ufficio dell'imputato irreperibile: infatti, mentre l'ammissione al patrocinio, rispondendo al vincolo costituzionale posto dall'art. 24, comma terzo, Cost., si radica sul presupposto della non abbienza, ben diversa è la situazione processuale dell'imputato cui non sia stato possibile eseguire le notifiche ex artt. 157 e 159 cod. proc. pen. e che sia, perciò, stato dichiarato irreperibile, con conseguente nomina di difensore d'ufficio. Una volta escluso che possa rilevare a favore dell'irreperibile il terzo comma dell'art. 24 Cost., l'art. 117, lungi dal contrastare con il secondo comma dello stesso art. 24, appare frutto di una scelta discrezionale del legislatore, che si pone nel solco della garanzia della difesa, rendendone effettivo l'esercizio tramite l'anticipazione da parte dello Stato degli onorari e delle spese del difensore d'ufficio. Anche il prospettato vulnus dell'art. 111 Cost. è privo di fondamento, giacchè la doglianza non assume alcun autonomo rilievo rispetto ai precedenti profili di censura.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 117  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte