Ordinanza 163/2006 (ECLI:IT:COST:2006:163)
Massima numero 30351
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  05/04/2006;  Decisione del  05/04/2006
Deposito del 14/04/2006; Pubblicazione in G. U. 19/04/2006
Massime associate alla pronuncia:  30352


Titolo
ORD. 163/06 A. IMPIEGO PUBBLICO - NORME DELLA REGIONE ABRUZZO - INQUADRAMENTO IN RUOLO DIRIGENZIALE DELLE AZIENDE SANITARIE DEL PERSONALE LAUREATO DELLA EX CARRIERA DIRETTIVA - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL PUBBLICO CONCORSO - RINUNCIA AL RICORSO IN ASSENZA DI PARTE COSTITUITA - ESTINZIONE DEL PROCESSO.

Testo
La rinuncia al ricorso, in mancanza di parte costituita, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 97, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 20.

- V. citate ordinanze nn. 99 e 11/2006.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  19/11/2003  n. 20  art. 1  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 2

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 25