Ordinanza 163/2006 (ECLI:IT:COST:2006:163)
Massima numero 30352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  05/04/2006;  Decisione del  05/04/2006
Deposito del 14/04/2006; Pubblicazione in G. U. 19/04/2006
Massime associate alla pronuncia:  30351


Titolo
ORD. 163/06 B. BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE ABRUZZO - ISCRIZIONE, PER L'ANNO 2003, DI ? 100.000,00 NELL'AMBITO DELLA UPB0501007 SUL CAP. 151424 DI NUOVA ISTITUZIONE ED ISCRIZIONE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA CARENZA DI COPERTURA FINANZIARIA - RINUNCIA AL RICORSO IN ASSENZA DI PARTE COSTITUITA - ESTINZIONE DEL PROCESSO.

Testo
La rinuncia al ricorso, in mancanza di parte costituita, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 7 e 18, della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 20.

- V. citate ordinanze nn. 99 e 11/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  19/11/2003  n. 20  art. 1  co. 7

legge della Regione Abruzzo  19/11/2003  n. 20  art. 1  co. 18

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 25