Ordinanza 164/2006 (ECLI:IT:COST:2006:164)
Massima numero 30353
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
05/04/2006; Decisione del
05/04/2006
Deposito del 14/04/2006; Pubblicazione in G. U. 19/04/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 164/06. REATI E PENE - REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE - CASI DI NON PUNIBILITÀ PER FATTI COMMESSI IN DANNO DI CONGIUNTI - OMESSA INCLUSIONE DEL REATO PREVISTO DALL'ART. 12 DEL DECRETO-LEGGE N. 143/1991 (INDEBITO UTILIZZO DI CARTA DI CREDITO) - CARENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA E ALLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 164/06. REATI E PENE - REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE - CASI DI NON PUNIBILITÀ PER FATTI COMMESSI IN DANNO DI CONGIUNTI - OMESSA INCLUSIONE DEL REATO PREVISTO DALL'ART. 12 DEL DECRETO-LEGGE N. 143/1991 (INDEBITO UTILIZZO DI CARTA DI CREDITO) - CARENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA E ALLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, primo comma, del codice penale, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non comprende fra i fatti non punibili, ove commessi in danno dei congiunti ivi indicati, quelli di cui all'art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 157. L'ordinanza di rimessione, infatti, difetta della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo ed è totalmente carente di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, entrambe dedotte in modo puramente assertivo. Non può valere a colmare le lacune il rinvio alle eccezioni o richieste formulate da una delle parti, giacchè il giudice ha l'onere di rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità di una norma con motivazione autosufficiente.
- Sulla necessità di motivazione autosufficiente v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 92, n. 312/2005 e sentenza n. 432/2005.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, primo comma, del codice penale, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non comprende fra i fatti non punibili, ove commessi in danno dei congiunti ivi indicati, quelli di cui all'art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 157. L'ordinanza di rimessione, infatti, difetta della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo ed è totalmente carente di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, entrambe dedotte in modo puramente assertivo. Non può valere a colmare le lacune il rinvio alle eccezioni o richieste formulate da una delle parti, giacchè il giudice ha l'onere di rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità di una norma con motivazione autosufficiente.
- Sulla necessità di motivazione autosufficiente v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 92, n. 312/2005 e sentenza n. 432/2005.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 649
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte