Ordinanza 165/2006 (ECLI:IT:COST:2006:165)
Massima numero 30354
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  05/04/2006;  Decisione del  05/04/2006
Deposito del 14/04/2006; Pubblicazione in G. U. 19/04/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 165/06. PROCEDIMENTO CIVILE - COMPETENZA - ECCEZIONE D'INCOMPETENZA TERRITORIALE DEROGABILE RITUALMENTE PROPOSTA DAL CONVENUTO - ADESIONE DELL'ATTORE - MANCATA PREVISIONE DI LIMITI TEMPORALI - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI ECONOMIA PROCESSUALE E DI TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma secondo, ultimo periodo, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui consente all'attore di aderire in ogni tempo all'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile ritualmente proposta dal convenuto. La possibilità per il convenuto di rinunciare all'eccezione esclude, infatti, in radice che egli si trovi in una "posizione passiva di soggezione", con violazione del principio della "parità delle armi", mentre la circostanza che il processo "continua" (art. 50 cod. proc. civ.) davanti al giudice la cui competenza scaturisca dall'adesione dell'attore all'indicazione del convenuto esclude ogni lesione del c.d. "principio dell'economia processuale".

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 38  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte