Ordinanza 166/2006 (ECLI:IT:COST:2006:166)
Massima numero 30355
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  05/04/2006;  Decisione del  05/04/2006
Deposito del 14/04/2006; Pubblicazione in G. U. 19/04/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 166/06. PREVIDENZA - PENSIONI PRIVILEGIATE MILITARI - PRESCRIZIONE DEI RATEI - TERMINE QUINQUENNALE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA APPLICAZIONE DELLA MEDESIMA PRESCRIZIONE RELATIVA AI RATEI ARRETRATI DELLE PENSIONI DI QUIESCENZA, ANZICHÉ DELLA PRESCRIZIONE DECENNALE APPLICABILE AI CREDITI DI NATURA INDENNITARIA, E PARTICOLARMENTE ALLE ACQUISIZIONI PER ACCESSIONE INVERTITA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione, dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, come modificato dall'art. 2, quarto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, "laddove con il termine "rate di pensione e [...] differenze arretrate [...] dovuti dallo Stato che si prescrivono con il decorso di cinque anni decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" si accomunano "di fatto", relativamente alla maturazione della prescrizione estintiva, sia i ratei accessori arretrati delle pensioni con valenza "retributiva", sia quelli derivanti da pensioni privilegiate aventi connotati "indennizzatori". Le premesse interpretative da cui muove il giudice a quo, infatti, risultano erronee ed in conferenti, poiché non vi è, in primo luogo, alcuna omogeneità tra la disciplina invocata quale tertium comparationis degli artt. 934 e ss. del codice civile e la disciplina recata dalla norma denunciata, né appare pertinente l'accostamento operato dal rimettente tra la prescrizione quinquennale del risarcimento del danno da fatto illecito e quella prevista dalla disposizione censurata in relazione ai ratei di pensione; in secondo luogo, il prescelto tertium comparationis viene assunto in base ad una interpretazione isolata del giudice di legittimità; mentre, l'orientamento ormai consolidato, ha affermato che l'azione del privato, volta ad ottenere il pagamento di somma di denaro corrispondente al valore del fondo perduto a seguito di occupazione illegittima e di irreversibile trasformazione di esso in opera pubblica, soggiace al termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2947, primo comma, cod. civ. Infine, non va sottaciuto, l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore, in materia di fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti, con l'unico limite dell'eventuale irragionevolezza qualora "esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce".

- Sentenze citate nn. 70/1999, 431/1996, 126/1991, 387/1989 e n. 151/1981.

- In tema di discrezionalità del legislatore in materia di fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti, v. ordinanza citata n. 153/2000.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto legge  19/01/1939  n. 295  art. 2  co. 

legge  07/08/1985  n. 428  art. 2  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte