Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva dei singoli organi giurisdizionali - Legittimazione passiva del Senato della Repubblica - Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Modena nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento alla deliberazione che ha affermato che le dichiarazioni rese da un senatore ricadono nella garanzia di insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost.). (Classif. 114003).
I singoli organi giurisdizionali sono legittimati a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartengono. (Precedenti: O. 35/2022 - mass. 44519; O. 82/2020 - mass. 43323).
Il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. (Precedenti: O. 35/2022 - mass. 44519; O. 82/2020 - mass. 43323).
(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Tribunale di Modena in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 - doc. IV-ter, n. 14 - con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese da Carlo Amedeo Giovanardi, all'epoca dei fatti senatore, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione dell'organo giurisdizionale a promuovere il conflitto e quella del Senato della Repubblica a esserne parte e, sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio asseritamente illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro. Precedenti: O. 35/2022 - mass. 44519; O. 82/2020 - mass. 43323).