Ordinanza 169/2006 (ECLI:IT:COST:2006:169)
Massima numero 30359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
05/04/2006; Decisione del
05/04/2006
Deposito del 21/04/2006; Pubblicazione in G. U. 26/04/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 169/06. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE A PUNTI - MANCATO USO DELLA CINTURA DI SICUREZZA - DECURTAZIONE DI CINQUE PUNTI DALLA PATENTE DI GUIDA - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI PER LE QUALI NON È PREVISTO L'OBBLIGO DELLA CINTURA DI SICUREZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 169/06. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE A PUNTI - MANCATO USO DELLA CINTURA DI SICUREZZA - DECURTAZIONE DI CINQUE PUNTI DALLA PATENTE DI GUIDA - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI PER LE QUALI NON È PREVISTO L'OBBLIGO DELLA CINTURA DI SICUREZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 2 e 3 Cost., dell'art. 172 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 3, comma 12, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede la decurtazione di cinque punti della patente di guida per il mancato uso della cintura di sicurezza, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore sia l'individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, con la conseguenza che tale discrezionalità può essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza che, nella specie, non risulta violato.
- Sulla discrezionalità del legislatore nell'individuazione delle condotte punibili e nella scelta e quantificazione delle relative sanzioni, v. ordinanza n. 45/2006.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 2 e 3 Cost., dell'art. 172 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 3, comma 12, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede la decurtazione di cinque punti della patente di guida per il mancato uso della cintura di sicurezza, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore sia l'individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, con la conseguenza che tale discrezionalità può essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza che, nella specie, non risulta violato.
- Sulla discrezionalità del legislatore nell'individuazione delle condotte punibili e nella scelta e quantificazione delle relative sanzioni, v. ordinanza n. 45/2006.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 172
co.
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 3
co. 12
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte