Ordinanza 170/2006 (ECLI:IT:COST:2006:170)
Massima numero 30360
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  05/04/2006;  Decisione del  05/04/2006
Deposito del 21/04/2006; Pubblicazione in G. U. 26/04/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 170/06. REATI E PENE - VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO - CIRCOSTANZA ATTENUANTE PER I "CASI DI MINORE GRAVITÀ" - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA VIOLENZA SESSUALE MONOSOGGETTIVA E INCONGRUENZA DELLA PENA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 609-octies del codice penale, nella parte in cui per il reato di violenza sessuale di gruppo non prevede una circostanza attenuante per i «casi di minore gravità»: analoga questione è già stata dichiarata infondata con la sentenza n. 325 del 2005.

- La determinazione del trattamento sanzionatorio per condotte penalmente rilevanti rientra nella discrezionalità del legislatore: sentenze n. 26/1979 e n. 325/2005.

- Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale, nella parte in cui per il reato di violenza sessuale di gruppo non prevede una circostanza attenuante per i «casi di minore gravità», per l'improponibilità di una diretta comparazione con le regole concernenti la violenza sessuale monosoggettiva, e per non essere tale omessa previsione palesemente irragionevole, arbitraria o ingiustificata, così da determinare un contrasto con l'art. 3 Cost., e dunque, in forza della pretesa incongruenza della pena, la violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost.: sentenza n. 325/2005.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 609  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte