Ordinanza 171/2006 (ECLI:IT:COST:2006:171)
Massima numero 30361
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  05/04/2006;  Decisione del  05/04/2006
Deposito del 21/04/2006; Pubblicazione in G. U. 26/04/2006
Massime associate alla pronuncia:  30362


Titolo
ORD. 171/06 A. COMMERCIO - NORME DELLA REGIONE SICILIANA - ASSEGNAZIONE DI LOTTI NELLE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - DENUNCIATA CARENZA DEI CARATTERI DI ASTRATTEZZA E GENERALITÀ DELLE NORME, LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SUCCESSIVA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE CON OMISSIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI OGGETTO DI CENSURA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Testo
E' cessata la materia del contendere in ordine al ricorso con il quale il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 9 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1077), che introduce due nuovi commi nell'art. 30 della legge della Regione Siciliana 4 aprile 1995, n. 29, i quali dispongono che gli originari assegnatari di lotti nelle aree di sviluppo industriale destinati all'esercizio dell'attività di distribuzione commerciale hanno diritto, su istanza, alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto anche se le attività commerciali siano state svolte, alla data del 23 aprile 1995, dai soggetti che da essi o dai loro aventi causa abbiano avuto a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto, anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca, con la precisazione che i requisiti di fatturato annuo e di numero di dipendenti richiesti dal precedente comma 1 del medesimo articolo debbono essere riferiti al complesso delle ditte operanti nello stesso lotto (comma 5), e che (comma 6) quando si trovino in concorrenza istanze presentate in ordine al medesimo lotto dagli originari assegnatari e dai soggetti che da questi o dai loro aventi causa abbiano avuto a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto, sono sempre preferite le istanze presentate dagli originari assegnatari. Successivamente all'impugnazione, la delibera legislativa è stata , infatti, pubblicata come legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 20, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.

- L'esaurimento del potere promulgativo di legge della Regione Siciliana preclude la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale: sentenza n. 351/2003.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte