Ordinanza 171/2006 (ECLI:IT:COST:2006:171)
Massima numero 30362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
05/04/2006; Decisione del
05/04/2006
Deposito del 21/04/2006; Pubblicazione in G. U. 26/04/2006
Massime associate alla pronuncia:
30361
Titolo
ORD. 171/06 B. IMPRESA E IMPRENDITORE - NORME DELLA REGIONE SICILIANA - COLTIVAZIONE DI GIACIMENTI MINERARI - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - DENUNCIATA SUBORDINAZIONE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO ALLA PROSECUZIONE DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI - SUCCESSIVA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE CON OMISSIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI OGGETTO DI CENSURA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
ORD. 171/06 B. IMPRESA E IMPRENDITORE - NORME DELLA REGIONE SICILIANA - COLTIVAZIONE DI GIACIMENTI MINERARI - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - DENUNCIATA SUBORDINAZIONE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO ALLA PROSECUZIONE DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI - SUCCESSIVA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE CON OMISSIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI OGGETTO DI CENSURA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
E' cessata la materia del contendere in ordine al ricorso con il quale il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso, in riferimento agli artt. 9 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1077), a norma del quale, nel bacino estrattivo di Custonaci, fino all'approvazione dei piani di recupero ambientale di cui alla legge della Regione Siciliana 9 dicembre 1980, n. 127, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le autorizzazioni possono essere concesse anche in deroga alle previsioni dei piani ambientali o paesaggistici comunque denominati, subordinando così illegittimamente, secondo il ricorrente, sia pure in via temporanea, la tutela dell'ambiente e del paesaggio alla prosecuzione di attività imprenditoriali nel settore estrattivo. Successivamente all'impugnazione la delibera legislativa è stata, infatti, pubblicata come legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 20, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.
- Vedi massima sub A).
E' cessata la materia del contendere in ordine al ricorso con il quale il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso, in riferimento agli artt. 9 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1077), a norma del quale, nel bacino estrattivo di Custonaci, fino all'approvazione dei piani di recupero ambientale di cui alla legge della Regione Siciliana 9 dicembre 1980, n. 127, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le autorizzazioni possono essere concesse anche in deroga alle previsioni dei piani ambientali o paesaggistici comunque denominati, subordinando così illegittimamente, secondo il ricorrente, sia pure in via temporanea, la tutela dell'ambiente e del paesaggio alla prosecuzione di attività imprenditoriali nel settore estrattivo. Successivamente all'impugnazione la delibera legislativa è stata, infatti, pubblicata come legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 20, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.
- Vedi massima sub A).
Atti oggetto del giudizio
delibera legislativa Regione Siciliana
07/12/2005
n.
art. 17
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte