Sentenza 172/2006 (ECLI:IT:COST:2006:172)
Massima numero 30365
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore VACCARELLA - TESAURO
Udienza Pubblica del
05/04/2006; Decisione del
05/04/2006
Deposito del 21/04/2006; Pubblicazione in G. U. 26/04/2006
Titolo
SENT. 172/06 C. FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA - PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA COSIDDETTA "ACCELERATA" (LEGGE MARZANO) - ESPERIBILITÀ DELLE AZIONI REVOCATORIE FALLIMENTARI IN COSTANZA DI UN PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPRESA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA "ORDINARIA" (LEGGE PRODI-BIS) ESCLUDENTE L'ESPERIMENTO DELLE AZIONI REVOCATORIE FALLIMENTARI QUANDO SIA PERSEGUITA LA RISTRUTTURAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'IMPRESA INSOLVENTE, NONCHÉ INGIUSTIFICATO PRIVILEGIO CON EFFETTO DISTORSIVO DELLA LIBERA CONCORRENZA TRA IMPRESE - ERRONEITÀ DELL'INTERPRETAZIONE ASSUNTA DAI RIMETTENTI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 172/06 C. FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA - PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA COSIDDETTA "ACCELERATA" (LEGGE MARZANO) - ESPERIBILITÀ DELLE AZIONI REVOCATORIE FALLIMENTARI IN COSTANZA DI UN PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPRESA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA "ORDINARIA" (LEGGE PRODI-BIS) ESCLUDENTE L'ESPERIMENTO DELLE AZIONI REVOCATORIE FALLIMENTARI QUANDO SIA PERSEGUITA LA RISTRUTTURAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'IMPRESA INSOLVENTE, NONCHÉ INGIUSTIFICATO PRIVILEGIO CON EFFETTO DISTORSIVO DELLA LIBERA CONCORRENZA TRA IMPRESE - ERRONEITÀ DELL'INTERPRETAZIONE ASSUNTA DAI RIMETTENTI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui consente l'esercizio delle azioni revocatorie, previste dagli artt. 49 e 91 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in costanza di un programma di ristrutturazione dell'impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria. La violazione dell'art. 3 è ravvisata nell'irragionevole disparità fra il trattamento che viene riservato all'impresa che abbia in corso un programma di ristrutturazione rispettivamente dall'art. 6 impugnato e dal d.lgs. n. 270 del 1999, in quanto il primo consente e l'altro esclude, anche nel caso di concordato autorizzato ex art. 78 del d.lgs. n. 270 del 1999, l'esperimento delle azioni revocatorie fallimentari quando sia perseguita la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa insolvente. Muovendo dalla corretta premessa secondo cui il sacrificio che l'azione revocatoria impone ai terzi trova giustificazione nelle esigenze di tutela della par condicio, con la conseguenza che di essa non può giovarsi l'imprenditore insolvente, le ordinanze di rimessione fanno di tale premessa un'applicazione inaccettabile, deducendo che l'art. 6 impugnato consenta all'imprenditore insolvente di ristrutturarsi a spese dei terzi assoggettati a revocatoria. In realtà, questa non è né l'unica né la corretta interpretazione della norma. L'analisi dell'intero sistema normativo delineato dal decreto-legge n. 347 del 2003 che la contiene porta a ritenere non pleonastico l'inciso finale dell'impugnato art. 6 (secondo cui occorre che le azioni revocatorie si traducano in un vantaggio per i creditori), e, anzi, consente di attribuirgli un valore preciso, quello di ammettere le azioni revocatorie solo quando la procedura si sia evoluta in senso liquidatorio. Non è fondato neppure il dubbio di costituzionalità che fa leva sull'art. 41 Cost. sotto il profilo del turbamento della concorrenza e della parità di condizioni tra imprenditori sul mercato, per la possibilità - che l'esperimento di azioni revocatorie consentirebbe - per l'impresa insolvente di giovarsi del finanziamento forzoso costituito dal recupero di somme erogate ai terzi nel periodo sospetto. E' agevole, al riguardo, rilevare l'inconferenza di quanto i rimettenti sottolineano circa la mancata destinazione del ricavato delle azioni revocatorie alla ripartizione tra i creditori, dimenticando che, nel concordato con assunzione, i chirografari vedono estinto il loro credito con la corresponsione di quanto previsto nella proposta, da loro accettata, di concordato omologato dal tribunale, sicchè, la circostanza che il ricavato delle revocatorie non sia oggetto di riparto è un "naturale" del concordato, cioè rispecchia il fatto che la proposta solutoria dell'assuntore è misurata, anche, ove il patto sottoposto all'approvazione dei creditori preveda la cessione a lui delle revocatorie, sul prevedibile esito di tali azioni.
- Che il sacrificio che l'azione revocatoria impone ai terzi "trova adeguata giustificazione nelle esigenze di tutela della par condicio", con la conseguenza che di essa non può giovarsi l'imprenditore insolvente, si legge in sentenza n. 379/2000, citata.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui consente l'esercizio delle azioni revocatorie, previste dagli artt. 49 e 91 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in costanza di un programma di ristrutturazione dell'impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria. La violazione dell'art. 3 è ravvisata nell'irragionevole disparità fra il trattamento che viene riservato all'impresa che abbia in corso un programma di ristrutturazione rispettivamente dall'art. 6 impugnato e dal d.lgs. n. 270 del 1999, in quanto il primo consente e l'altro esclude, anche nel caso di concordato autorizzato ex art. 78 del d.lgs. n. 270 del 1999, l'esperimento delle azioni revocatorie fallimentari quando sia perseguita la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa insolvente. Muovendo dalla corretta premessa secondo cui il sacrificio che l'azione revocatoria impone ai terzi trova giustificazione nelle esigenze di tutela della par condicio, con la conseguenza che di essa non può giovarsi l'imprenditore insolvente, le ordinanze di rimessione fanno di tale premessa un'applicazione inaccettabile, deducendo che l'art. 6 impugnato consenta all'imprenditore insolvente di ristrutturarsi a spese dei terzi assoggettati a revocatoria. In realtà, questa non è né l'unica né la corretta interpretazione della norma. L'analisi dell'intero sistema normativo delineato dal decreto-legge n. 347 del 2003 che la contiene porta a ritenere non pleonastico l'inciso finale dell'impugnato art. 6 (secondo cui occorre che le azioni revocatorie si traducano in un vantaggio per i creditori), e, anzi, consente di attribuirgli un valore preciso, quello di ammettere le azioni revocatorie solo quando la procedura si sia evoluta in senso liquidatorio. Non è fondato neppure il dubbio di costituzionalità che fa leva sull'art. 41 Cost. sotto il profilo del turbamento della concorrenza e della parità di condizioni tra imprenditori sul mercato, per la possibilità - che l'esperimento di azioni revocatorie consentirebbe - per l'impresa insolvente di giovarsi del finanziamento forzoso costituito dal recupero di somme erogate ai terzi nel periodo sospetto. E' agevole, al riguardo, rilevare l'inconferenza di quanto i rimettenti sottolineano circa la mancata destinazione del ricavato delle azioni revocatorie alla ripartizione tra i creditori, dimenticando che, nel concordato con assunzione, i chirografari vedono estinto il loro credito con la corresponsione di quanto previsto nella proposta, da loro accettata, di concordato omologato dal tribunale, sicchè, la circostanza che il ricavato delle revocatorie non sia oggetto di riparto è un "naturale" del concordato, cioè rispecchia il fatto che la proposta solutoria dell'assuntore è misurata, anche, ove il patto sottoposto all'approvazione dei creditori preveda la cessione a lui delle revocatorie, sul prevedibile esito di tali azioni.
- Che il sacrificio che l'azione revocatoria impone ai terzi "trova adeguata giustificazione nelle esigenze di tutela della par condicio", con la conseguenza che di essa non può giovarsi l'imprenditore insolvente, si legge in sentenza n. 379/2000, citata.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
23/12/2003
n. 347
art. 6
co.
legge
18/02/2004
n. 39
art.
co.
decreto-legge
03/05/2004
n. 119
art.
co.
legge
05/07/2004
n. 166
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte