Sentenza 173/2006 (ECLI:IT:COST:2006:173)
Massima numero 30366
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
20/04/2006; Decisione del
20/04/2006
Deposito del 28/04/2006; Pubblicazione in G. U. 03/05/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 173/06. SANITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE PIEMONTE - BENI ATTRIBUITI ALLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO - TRASFERIMENTO COATTIVO, A TITOLO NON ONEROSO, AL PATRIMONIO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI TERRITORIALMENTE COMPETENTI DEGLI IMMOBILI SEDI DEI PRESIDI DI LANZO TORINESE E VALENZA - RICORSO DEL GOVERNO - INDEBITA LESIONE DEL PATRIMONIO DI PERSONA GIURIDICA ESTRANEA ALL'ORDINAMENTO SANITARIO REGIONALE, CON VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA RISERVATA ALLO STATO NELLA MATERIA DELL'ORDINAMENTO CIVILE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DELLE ALTRE CENSURE.
SENT. 173/06. SANITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE PIEMONTE - BENI ATTRIBUITI ALLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO - TRASFERIMENTO COATTIVO, A TITOLO NON ONEROSO, AL PATRIMONIO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI TERRITORIALMENTE COMPETENTI DEGLI IMMOBILI SEDI DEI PRESIDI DI LANZO TORINESE E VALENZA - RICORSO DEL GOVERNO - INDEBITA LESIONE DEL PATRIMONIO DI PERSONA GIURIDICA ESTRANEA ALL'ORDINAMENTO SANITARIO REGIONALE, CON VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA RISERVATA ALLO STATO NELLA MATERIA DELL'ORDINAMENTO CIVILE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DELLE ALTRE CENSURE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39, nella parte in cui attribuisce, a titolo non oneroso, al patrimonio delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti i beni mobili ed immobili costituendi i presìdi ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza. La norma impugnata, infatti, operando un diretto trasferimento di beni da una persona giuridica del tutto estranea all'ordinamento sanitario regionale, quale è la Fondazione Ordine Mauriziano - cui i beni sono stati attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 277 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 4 del 2005 - incide sul patrimonio della persona stessa e rientra, quindi, nella materia dell'ordinamento civile, riservata allo Stato, in via esclusiva, dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39, nella parte in cui attribuisce, a titolo non oneroso, al patrimonio delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti i beni mobili ed immobili costituendi i presìdi ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza. La norma impugnata, infatti, operando un diretto trasferimento di beni da una persona giuridica del tutto estranea all'ordinamento sanitario regionale, quale è la Fondazione Ordine Mauriziano - cui i beni sono stati attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 277 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 4 del 2005 - incide sul patrimonio della persona stessa e rientra, quindi, nella materia dell'ordinamento civile, riservata allo Stato, in via esclusiva, dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
24/12/2004
n. 39
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 42
co. 2
Costituzione
art. 42
co. 3
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte