Sentenza 173/2006 (ECLI:IT:COST:2006:173)
Massima numero 30366
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  20/04/2006;  Decisione del  20/04/2006
Deposito del 28/04/2006; Pubblicazione in G. U. 03/05/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 173/06. SANITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE PIEMONTE - BENI ATTRIBUITI ALLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO - TRASFERIMENTO COATTIVO, A TITOLO NON ONEROSO, AL PATRIMONIO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI TERRITORIALMENTE COMPETENTI DEGLI IMMOBILI SEDI DEI PRESIDI DI LANZO TORINESE E VALENZA - RICORSO DEL GOVERNO - INDEBITA LESIONE DEL PATRIMONIO DI PERSONA GIURIDICA ESTRANEA ALL'ORDINAMENTO SANITARIO REGIONALE, CON VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA RISERVATA ALLO STATO NELLA MATERIA DELL'ORDINAMENTO CIVILE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DELLE ALTRE CENSURE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39, nella parte in cui attribuisce, a titolo non oneroso, al patrimonio delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti i beni mobili ed immobili costituendi i presìdi ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza. La norma impugnata, infatti, operando un diretto trasferimento di beni da una persona giuridica del tutto estranea all'ordinamento sanitario regionale, quale è la Fondazione Ordine Mauriziano - cui i beni sono stati attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 277 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 4 del 2005 - incide sul patrimonio della persona stessa e rientra, quindi, nella materia dell'ordinamento civile, riservata allo Stato, in via esclusiva, dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  24/12/2004  n. 39  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 42  co. 2

Costituzione  art. 42  co. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte