Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Libertà e segretezza della corrispondenza e di comunicazione - Tutela estesa a ogni nuova forma di comunicazione, come quella per mezzo di telefonia mobile, che connota lo spazio vitale della persona - Necessità che eventuali restrizioni siano sottoposte al vaglio dell'autorità giurisdizionale e al rispetto del principio di legalità - Tutela tanto più necessaria nel caso dell'applicazione di una misura di prevenzione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua dell'avviso orale c.d. rinforzato, con cui il questore può imporre il divieto di possedere o utilizzare il telefono cellulare). (Classif. 081001).
La tutela della libertà (e la segretezza) della corrispondenza estende la garanzia ad ogni forma di comunicazione, aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata. Laddove, pertanto, la disciplina del mezzo finisce per penetrare all'interno del nucleo essenziale del diritto, determina evidenti ricadute restrittive sulla libertà tutelata dalla Costituzione, specie nella materia delle misure di prevenzione, di particolare delicatezza, perché finalizzata a consentire forme di controllo, per il futuro, sulla pericolosità sociale di un determinato soggetto, ma non deputate alla punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato. (Precedente: S. 180/2022 - mass. 45049; S. 81/1993 - mass. 19295; S. 100/1968 - mass. 2972).
La qualificazione della libertà di comunicazione come inviolabile implica che il suo contenuto essenziale non può subire restrizioni, se non in ragione della necessità di soddisfare un interesse pubblico costituzionalmente rilevante, sempreché l'intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell'interesse e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria. (Precedenti: S. 24/2019 - mass. 42491; S. 81/1993 - mass. 19295; S. 366/1991 - mass. 17448; S. 2/1956 - mass. 12).
In presenza di misure di prevenzione che comportino restrizioni rispetto a diritti fondamentali assistiti da riserva di giurisdizione, l'intervento dell'autorità giudiziaria è sostanziale, e non puramente formale. Il suo vaglio risulta infatti associato alla garanzia del contraddittorio, alla possibile contestazione dei presupposti applicativi della misura, della sua eccessività e sproporzione, e, in ultima analisi, consente il pieno dispiegarsi allo stesso diritto di difesa. (Precedenti: S. 177/1980; S. 113/1975 - mass. 7809; S. 53/1968 - mass. 2851).
La legittimità costituzionale delle misure di prevenzione limitative della libertà protetta dall'art. 15 Cost. è necessariamente subordinata all'osservanza del principio di legalità e alla esistenza della garanzia giurisdizionale. Si tratta di due requisiti ugualmente essenziali ed intimamente connessi, perché la mancanza dell'uno vanifica l'altro rendendolo meramente illusorio. (Precedenti: S. 177/1980; S. 11/1956 - mass. 41).
Il divieto di possesso e uso di un telefono mobile - considerata l'universale diffusione attuale di questo strumento, in ogni ambito della vita lavorativa, familiare e personale - si traduce in un limite alla libertà di comunicare, spazio vitale che circonda la persona.
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 15 Cost., l'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo. La disposizione censurata dal Tribunale di Sassari, sez. penale, e dalla Corte di cassazione, sez. quinta penale, prevede che la misura limitativa in oggetto, capace di incidere su diritti fondamentali - dal momento che i telefoni mobili o cellulari, secondo l'interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità, sono da includere nella tutela del parametro evocato -, non sia disposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria, bensì, direttamente, dall'autorità amministrativa, cui è attribuito perciò un potere autonomo e discrezionale, senza nemmeno la necessità di successiva comunicazione all'autorità giudiziaria. Né è influente, ai fini del rispetto della riserva di giurisdizione, l'eventuale previsione di un riesame del giudice, su iniziativa dell'interessato: quel che conta, ai fini del rispetto della riserva di giurisdizione costituzionalmente imposta, è la titolarità del potere di decidere, direttamente e definitivamente, la misura stessa. Se tale potere è conferito ad un'autorità non giudiziaria, nessun riferimento ad una fattispecie a formazione progressiva, sulla base della previsione di un eventuale, successivo intervento del giudice, può emendare il vizio di legittimità costituzionale. (Precedenti: S. 419/1994 - mass. 21052).