Ordinanza 177/2006 (ECLI:IT:COST:2006:177)
Massima numero 30370
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
20/04/2006; Decisione del
20/04/2006
Deposito del 28/04/2006; Pubblicazione in G. U. 03/05/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 177/06. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE - RICHIESTA PROVENIENTE DALL'UFFICIO FINANZIARIO COMPETENTE - PROCEDIMENTO IN ASSENZA DI CONTRADDITTORIO - LAMENTATO ECCESSO DI DELEGA - ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO E INCOMPLETA RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 177/06. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE - RICHIESTA PROVENIENTE DALL'UFFICIO FINANZIARIO COMPETENTE - PROCEDIMENTO IN ASSENZA DI CONTRADDITTORIO - LAMENTATO ECCESSO DI DELEGA - ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO E INCOMPLETA RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione, dell'art. 112, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui prevede che, in caso di richiesta proveniente dall'ufficio finanziario competente, il magistrato provvede alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con decreto emesso de plano. Il remittente, infatti, muove da un presupposto interpretativo erroneo e da una incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, poiché, nonostante un difetto di coordinamento normativo delle disposizioni trasfuse nel testo unico ed in parte novellate, si può ricavare dal sistema la possibilità di una interpretazione adeguatrice, secondo la quale è sempre esperibile, nei confronti di provvedimenti di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessi dal giudice competente, il ricorso al Presidente del tribunale o della corte di appello, i cui provvedimenti sono ricorribili per cassazione ovvero, in caso di revoca richiesta dall'ufficio finanziario, direttamente il ricorso per cassazione.
- Sentenza citata n. 52/2005 e ordinanza citata n. 54/2005.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione, dell'art. 112, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui prevede che, in caso di richiesta proveniente dall'ufficio finanziario competente, il magistrato provvede alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con decreto emesso de plano. Il remittente, infatti, muove da un presupposto interpretativo erroneo e da una incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, poiché, nonostante un difetto di coordinamento normativo delle disposizioni trasfuse nel testo unico ed in parte novellate, si può ricavare dal sistema la possibilità di una interpretazione adeguatrice, secondo la quale è sempre esperibile, nei confronti di provvedimenti di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessi dal giudice competente, il ricorso al Presidente del tribunale o della corte di appello, i cui provvedimenti sono ricorribili per cassazione ovvero, in caso di revoca richiesta dall'ufficio finanziario, direttamente il ricorso per cassazione.
- Sentenza citata n. 52/2005 e ordinanza citata n. 54/2005.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 112
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte