Ordinanza 178/2006 (ECLI:IT:COST:2006:178)
Massima numero 30371
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  20/04/2006;  Decisione del  20/04/2006
Deposito del 28/04/2006; Pubblicazione in G. U. 03/05/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 178/06. PREVIDENZA - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE A CARICO DELL'INPDAP - RECUPERO DELL'INDEBITO PREVIDENZIALE - MANCATA APPLICAZIONE DELLA SOGLIA REDDITUALE PREVISTA PER L'INDEBITO PREVIDENZIALE EROGATO DALL'INPS - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - INIDONEITÀ DEL 'TERTIUM COMPARATIONIS' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto prevede una nuova disciplina dell'indebito previdenziale erogato dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) - e cioè, limitatamente ai periodi anteriori al 1° gennaio 2001, la irripetibilità di una prestazione previdenziale indebita da parte del percettore di un reddito imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 che non raggiunga una data soglia reddituale -, come tale non applicabile anche ai trattamenti pensionistici erogati dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP). Non è infatti possibile porre comparazioni tra sistemi previdenziali diversi - quale quello pubblico e quello privato - e, a maggior ragione, non è possibile una tale comparazione, sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza, tra discipline derogatorie a carattere eccezionale e transitorio e con effetti unicamente retroattivi, quali sono quelle dettate dall'art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996, applicabile ad entrambi i settori, e dall'art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001, applicabile solo ai trattamenti previdenziali INPS.

- Sulla simmetrica disciplina di cui dell'art. 1, commi 260-265, della legge n. 662 del 1996, v. citata ordinanza n. 448/2000.

- In materia di indebito previdenziale e assistenziale non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga un'identica disciplina, rientrando nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione, v. citata ordinanza n. 264/2004.

- Sulla inidoneità della normativa censurata a fungere da utile tertium comparationis per estendere tale disciplina derogatoria ai casi non inclusi, v. citata sentenza n. 1/2006.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 38  co. 7

legge  28/12/2001  n. 448  art. 38  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte