Ordinanza 179/2006 (ECLI:IT:COST:2006:179)
Massima numero 30372
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
20/04/2006; Decisione del
20/04/2006
Deposito del 28/04/2006; Pubblicazione in G. U. 03/05/2006
Massime associate alla pronuncia:
30373
Titolo
ORD. 179/06 A. GIURISDIZIONI SPECIALI - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - GIUDICE TRIBUTARIO - VINCOLO DELLA RESIDENZA NELLA REGIONE NELLA QUALE HA SEDE LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PRESSO CUI PRESTA SERVIZIO - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA - INSUFFICIENTE E ILLOGICA MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA E SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
ORD. 179/06 A. GIURISDIZIONI SPECIALI - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - GIUDICE TRIBUTARIO - VINCOLO DELLA RESIDENZA NELLA REGIONE NELLA QUALE HA SEDE LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PRESSO CUI PRESTA SERVIZIO - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA - INSUFFICIENTE E ILLOGICA MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA E SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento congiunto agli artt. 3, 97 e 108 Cost., dell'art. 7, lettera f), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, nella parte in cui non prevede, per il giudice tributario, alcuna deroga al vincolo della residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria presso cui presta servizio, per insufficiente ed illogica motivazione sulla non manifesta infondatezza - in quanto il giudice a quo non solo non chiarisce perché si dovrebbe «rimediare» a situazioni di incompatibilità intese a garantire l'indipendenza e l'imparzialità del giudice, ma adduce, quali ragioni che dovrebbero giustificare la derogabilità dell'obbligo di residenza, situazioni di incompatibilità soggettive e familiari del giudice tributario che non hanno alcuna relazione con detto obbligo e, conseguentemente, non potrebbero venire meno nel caso in cui fosse prevista l'invocata derogabilità dell'obbligo di residenza -, e per difetto di motivazione sulla rilevanza - perché il rimettente, pur auspicando una pronuncia additiva che consenta la derogabilità dell'obbligo della residenza in presenza di «sopravvenute» esigenze di lavoro o di famiglia, non chiarisce, tuttavia, se nel giudizio a quo tali esigenze siano state fatte valere.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento congiunto agli artt. 3, 97 e 108 Cost., dell'art. 7, lettera f), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, nella parte in cui non prevede, per il giudice tributario, alcuna deroga al vincolo della residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria presso cui presta servizio, per insufficiente ed illogica motivazione sulla non manifesta infondatezza - in quanto il giudice a quo non solo non chiarisce perché si dovrebbe «rimediare» a situazioni di incompatibilità intese a garantire l'indipendenza e l'imparzialità del giudice, ma adduce, quali ragioni che dovrebbero giustificare la derogabilità dell'obbligo di residenza, situazioni di incompatibilità soggettive e familiari del giudice tributario che non hanno alcuna relazione con detto obbligo e, conseguentemente, non potrebbero venire meno nel caso in cui fosse prevista l'invocata derogabilità dell'obbligo di residenza -, e per difetto di motivazione sulla rilevanza - perché il rimettente, pur auspicando una pronuncia additiva che consenta la derogabilità dell'obbligo della residenza in presenza di «sopravvenute» esigenze di lavoro o di famiglia, non chiarisce, tuttavia, se nel giudizio a quo tali esigenze siano state fatte valere.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 545
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte