Ordinanza 179/2006 (ECLI:IT:COST:2006:179)
Massima numero 30373
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
20/04/2006; Decisione del
20/04/2006
Deposito del 28/04/2006; Pubblicazione in G. U. 03/05/2006
Massime associate alla pronuncia:
30372
Titolo
ORD. 179/06 B. GIURISDIZIONI SPECIALI - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - GIUDICE TRIBUTARIO - VINCOLO DELLA RESIDENZA NELLA REGIONE NELLA QUALE HA SEDE LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PRESSO CUI PRESTA SERVIZIO - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 179/06 B. GIURISDIZIONI SPECIALI - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - GIUDICE TRIBUTARIO - VINCOLO DELLA RESIDENZA NELLA REGIONE NELLA QUALE HA SEDE LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PRESSO CUI PRESTA SERVIZIO - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento al solo art. 3 Cost., dell'art. 7, lettera f), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, in quanto, non prevedendo per il giudice tributario alcuna deroga al vincolo della residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria presso cui presta servizio, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i giudici tributari e i magistrati amministrativi. L'eterogeneità delle due fattispecie, che non possono quindi essere messe a raffronto, giustifica, infatti, la disciplina legislativa dettata dalla disposizione denunciata.
- Non raffrontabilità, ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza, delle posizioni dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali con quelle dei componenti le commissioni tributarie, che esercitano funzioni onorarie: ordinanza n. 272/1999; cfr. anche sentenza n. 60/2006 e ordinanza n. 479/2000.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento al solo art. 3 Cost., dell'art. 7, lettera f), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, in quanto, non prevedendo per il giudice tributario alcuna deroga al vincolo della residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria presso cui presta servizio, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i giudici tributari e i magistrati amministrativi. L'eterogeneità delle due fattispecie, che non possono quindi essere messe a raffronto, giustifica, infatti, la disciplina legislativa dettata dalla disposizione denunciata.
- Non raffrontabilità, ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza, delle posizioni dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali con quelle dei componenti le commissioni tributarie, che esercitano funzioni onorarie: ordinanza n. 272/1999; cfr. anche sentenza n. 60/2006 e ordinanza n. 479/2000.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 545
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte