Ordinanza 180/2006 (ECLI:IT:COST:2006:180)
Massima numero 30374
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
20/04/2006; Decisione del
20/04/2006
Deposito del 28/04/2006; Pubblicazione in G. U. 03/05/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 180/06. GIURISDIZIONI SPECIALI - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - GIUDICE TRIBUTARIO - COMPENSO AGGIUNTIVO PER OGNI RICORSO DEFINITO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 180/06. GIURISDIZIONI SPECIALI - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - GIUDICE TRIBUTARIO - COMPENSO AGGIUNTIVO PER OGNI RICORSO DEFINITO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E' manifestamente inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, nella parte in cui prevede per i giudici tributari «un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito», compenso che sarebbe quindi "fondato sul cottimo", e perciò incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale. La norma censurata riguarda, infatti, esclusivamente la misura del compenso del giudice tributario e, pertanto, non attiene né alla «composizione», né alla costituzione del giudice medesimo, cioè alla legittimazione di questo ad esercitare le proprie funzioni, e neppure deve essere applicata dal rimettente nel giudizio principale, concernente l'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso di quanto corrisposto da un contribuente a titolo di IRPEF.
- Sulla manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza di questioni analoghe, aventi ad oggetto la norma contenuta nel previgente art. 12, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost., perché non incidente né sul rapporto in ordine al quale il giudice rimettente è chiamato a decidere, né sulla composizione dell'organo giudicante, con la conseguenza che essa non trova né può trovare applicazione da parte del giudice a quo, v. sentenza n. 196/1982 e ordinanze n. 447/1991 e n. 326/1987.
E' manifestamente inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, nella parte in cui prevede per i giudici tributari «un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito», compenso che sarebbe quindi "fondato sul cottimo", e perciò incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale. La norma censurata riguarda, infatti, esclusivamente la misura del compenso del giudice tributario e, pertanto, non attiene né alla «composizione», né alla costituzione del giudice medesimo, cioè alla legittimazione di questo ad esercitare le proprie funzioni, e neppure deve essere applicata dal rimettente nel giudizio principale, concernente l'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso di quanto corrisposto da un contribuente a titolo di IRPEF.
- Sulla manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza di questioni analoghe, aventi ad oggetto la norma contenuta nel previgente art. 12, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost., perché non incidente né sul rapporto in ordine al quale il giudice rimettente è chiamato a decidere, né sulla composizione dell'organo giudicante, con la conseguenza che essa non trova né può trovare applicazione da parte del giudice a quo, v. sentenza n. 196/1982 e ordinanze n. 447/1991 e n. 326/1987.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 545
art. 13
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte