Sentenza 2/2023 (ECLI:IT:COST:2023:2)
Massima numero 45266
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  20/12/2022;  Decisione del  20/12/2022
Deposito del 12/01/2023; Pubblicazione in G. U. 18/01/2023
Massime associate alla pronuncia:  45265


Titolo
Misure di prevenzione - In genere - Misure di prevenzione personali applicate dal questore - Avviso orale c.d. rafforzato - Possibilità di imporre il divieto di possedere o utilizzare il telefono cellulare, quale apparato di comunicazione radiotrasmittente - Sanzioni in caso di mancata osservanza - Denunciata irragionevolezza e violazione della riserva di giurisdizione a tutela dell'inviolabilità della libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 156001).

Testo
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Sassari, sezione penale, in riferimento agli artt. 3 e 15 Cost., dell'art. 76 del d.lgs. n. 159 del 2011, che punisce con la reclusione e la multa la trasgressione ai divieti dell'avviso orale c.d. "rafforzato" di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo decreto. L'ordinanza è infatti priva di qualunque argomentazione. (Precedenti citati: S. 263/2022 - mass. 45243; S. 256/2022 - mass. 45199; S. 128/2022 - mass. 44943).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/09/2011  n. 159  art. 76  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 15

Altri parametri e norme interposte