Sentenza 181/2006 (ECLI:IT:COST:2006:181)
Massima numero 30379
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
20/04/2006; Decisione del
20/04/2006
Deposito del 05/05/2006; Pubblicazione in G. U. 10/05/2006
Titolo
SENT. 181/06 C. SANITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE TOSCANA - INCARICHI DI DIREZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE - REQUISITO NECESSARIO DEL RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE ESCLUSIVA NELLA MATERIA DELL'ORDINAMENTO CIVILE, O DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE CONCORRENTE NELLA MATERIA DELLA TUTELA DELLA SALUTE PER VIOLAZIONE DI NORMA DI PRINCIPIO, IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 181/06 C. SANITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE TOSCANA - INCARICHI DI DIREZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE - REQUISITO NECESSARIO DEL RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE ESCLUSIVA NELLA MATERIA DELL'ORDINAMENTO CIVILE, O DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE CONCORRENTE NELLA MATERIA DELLA TUTELA DELLA SALUTE PER VIOLAZIONE DI NORMA DI PRINCIPIO, IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., laddove stabilisce che gli incarichi di direzione di struttura del Servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art. 15-quater, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 502 del 1992. Tale disposizione si colloca nella materia "tutela della salute", che rientra nell'ambito della competenza legislativa ripartita fra Stato e Regioni: spetta, perciò, allo Stato la fissazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina attuativa. Lo Stato, con l'art. 2-septies, comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2004, convertito nella legge n. 138 del 2004, ha modificato, eliminando il principio della irreversibilità che caratterizzava il rapporto esclusivo dei dirigenti sanitari, il comma 4 dell'art. 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed ha disposto che la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici o complesse. Dal momento che detta norma non ha enunciato un "nuovo" principio generale, le Regioni - ferma restando l'operatività della disciplina statale nei territori delle Regioni che nulla abbiano specificatamente stabilito al riguardo - sono libere di disciplinare le modalità relative al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture sanitarie. Non sono fondate neppure le censure di irragionevolezza e di ingiustificata disparità di trattamento "nell'ambito del personale universitario": infatti, nel quadro di un'evoluzione legislativa diretta a conferire maggior efficienza all'organizzazione della sanità pubblica così da renderla concorrenziale con quella privata, non appare irragionevole la previsione di limiti all'esercizio dell'attività libero-professionale da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale.
- Che lo scrutinio sulla ragionevolezza delle norme dirette a porre limiti allo svolgimento delle attività libero-professionali dei sanitari appartenenti al Servizio sanitario nazionale debba essere effettuato verificando se eventuali condizioni e limiti possano ritenersi preordinati alla tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali parimenti oggetto di protezione costituzionale si legge in sentenza n. 147/2005, citata.
- Sulla non irragionevolezza della previsione di limiti all'esercizio dell'attività libero-professionale da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale v., citata, sentenza n. 330/1999.
- Sulla inesistenza di un'ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito del personale universitario v., citata, sentenza n. 71/2001.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., laddove stabilisce che gli incarichi di direzione di struttura del Servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art. 15-quater, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 502 del 1992. Tale disposizione si colloca nella materia "tutela della salute", che rientra nell'ambito della competenza legislativa ripartita fra Stato e Regioni: spetta, perciò, allo Stato la fissazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina attuativa. Lo Stato, con l'art. 2-septies, comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2004, convertito nella legge n. 138 del 2004, ha modificato, eliminando il principio della irreversibilità che caratterizzava il rapporto esclusivo dei dirigenti sanitari, il comma 4 dell'art. 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed ha disposto che la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici o complesse. Dal momento che detta norma non ha enunciato un "nuovo" principio generale, le Regioni - ferma restando l'operatività della disciplina statale nei territori delle Regioni che nulla abbiano specificatamente stabilito al riguardo - sono libere di disciplinare le modalità relative al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture sanitarie. Non sono fondate neppure le censure di irragionevolezza e di ingiustificata disparità di trattamento "nell'ambito del personale universitario": infatti, nel quadro di un'evoluzione legislativa diretta a conferire maggior efficienza all'organizzazione della sanità pubblica così da renderla concorrenziale con quella privata, non appare irragionevole la previsione di limiti all'esercizio dell'attività libero-professionale da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale.
- Che lo scrutinio sulla ragionevolezza delle norme dirette a porre limiti allo svolgimento delle attività libero-professionali dei sanitari appartenenti al Servizio sanitario nazionale debba essere effettuato verificando se eventuali condizioni e limiti possano ritenersi preordinati alla tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali parimenti oggetto di protezione costituzionale si legge in sentenza n. 147/2005, citata.
- Sulla non irragionevolezza della previsione di limiti all'esercizio dell'attività libero-professionale da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale v., citata, sentenza n. 330/1999.
- Sulla inesistenza di un'ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito del personale universitario v., citata, sentenza n. 71/2001.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
24/02/2005
n. 40
art. 59
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte