Sentenza 181/2006 (ECLI:IT:COST:2006:181)
Massima numero 30380
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  20/04/2006;  Decisione del  20/04/2006
Deposito del 05/05/2006; Pubblicazione in G. U. 10/05/2006
Massime associate alla pronuncia:  30377  30378  30379  30381  30382  30383  30384


Titolo
SENT. 181/06 D. SANITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE UMBRIA - INCARICHI DI DIREZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE - REQUISITO NECESSARIO DEL RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE ESCLUSIVA NELLA MATERIA DELL'ORDINAMENTO CIVILE, O DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE CONCORRENTE NELLA MATERIA DELLA TUTELA DELLA SALUTE PER VIOLAZIONE DI NORMA DI PRINCIPIO, IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Umbria 23 febbraio 2005, n. 15, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., laddove stabilisce che gli incarichi di direzione di struttura del Servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art. 15-quater, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 502 del 1992. Tale disposizione si colloca nella materia "tutela della salute", che rientra nell'ambito della competenza legislativa ripartita fra Stato e Regioni: spetta, perciò, allo Stato la fissazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina attuativa. Lo Stato, con l'art. 2-septies, comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2004, convertito nella legge n. 138 del 2004, ha modificato, eliminando il principio della irreversibilità che caratterizzava il rapporto esclusivo dei dirigenti sanitari, il comma 4 dell'art. 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed ha disposto che la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici o complesse. Dal momento che detta norma non ha enunciato un "nuovo" principio generale, le Regioni - ferma restando l'operatività della disciplina statale nei territori delle Regioni che nulla abbiano specificatamente stabilito al riguardo - sono libere di disciplinare le modalità relative al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture sanitarie. Non sono fondate neppure le censure di irragionevolezza e di ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito del personale universitario: infatti, nel quadro di un'evoluzione legislativa diretta a conferire maggior efficienza all'organizzazione della sanità pubblica così da renderla concorrenziale con quella privata, non appare irragionevole la previsione di limiti all'esercizio dell'attività libero-professionale da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  23/02/2005  n. 15  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte