Sentenza 181/2006 (ECLI:IT:COST:2006:181)
Massima numero 30381
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
20/04/2006; Decisione del
20/04/2006
Deposito del 05/05/2006; Pubblicazione in G. U. 10/05/2006
Titolo
SENT. 181/06 E. SANITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - INCARICHI DI DIREZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE - REQUISITO DEL RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO QUALE CRITERIO PREFERENZIALE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE CONCORRENTE NELLA MATERIA DELLA TUTELA DELLA SALUTE PER VIOLAZIONE DI NORMA DI PRINCIPIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 181/06 E. SANITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - INCARICHI DI DIREZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE - REQUISITO DEL RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO QUALE CRITERIO PREFERENZIALE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE CONCORRENTE NELLA MATERIA DELLA TUTELA DELLA SALUTE PER VIOLAZIONE DI NORMA DI PRINCIPIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., laddove stabilisce che il rapporto di lavoro esclusivo opera come criterio preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari degli incarichi di direzione presso le strutture del Servizio sanitario nazionale. Tale disposizione si colloca nella materia "tutela della salute", che rientra nell'ambito della competenza legislativa ripartita fra Stato e Regioni: spetta, perciò, allo Stato la fissazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina attuativa. Lo Stato, con l'art. 2-septies, comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2004, convertito nella legge n. 138 del 2004, ha modificato, eliminando il principio della irreversibilità che caratterizzava il rapporto esclusivo dei dirigenti sanitari, il comma 4 dell'art. 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed ha disposto che la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici o complesse. Dal momento che detta norma non ha enunciato un "nuovo" principio generale, le Regioni - ferma restando l'operatività della disciplina statale nei territori delle Regioni che nulla abbiano specificatamente stabilito al riguardo - sono libere di disciplinare le modalità relative al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture sanitarie.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., laddove stabilisce che il rapporto di lavoro esclusivo opera come criterio preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari degli incarichi di direzione presso le strutture del Servizio sanitario nazionale. Tale disposizione si colloca nella materia "tutela della salute", che rientra nell'ambito della competenza legislativa ripartita fra Stato e Regioni: spetta, perciò, allo Stato la fissazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina attuativa. Lo Stato, con l'art. 2-septies, comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2004, convertito nella legge n. 138 del 2004, ha modificato, eliminando il principio della irreversibilità che caratterizzava il rapporto esclusivo dei dirigenti sanitari, il comma 4 dell'art. 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed ha disposto che la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici o complesse. Dal momento che detta norma non ha enunciato un "nuovo" principio generale, le Regioni - ferma restando l'operatività della disciplina statale nei territori delle Regioni che nulla abbiano specificatamente stabilito al riguardo - sono libere di disciplinare le modalità relative al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture sanitarie.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
23/12/2004
n. 29
art. 8
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte