Sentenza 181/2006 (ECLI:IT:COST:2006:181)
Massima numero 30382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  20/04/2006;  Decisione del  20/04/2006
Deposito del 05/05/2006; Pubblicazione in G. U. 10/05/2006
Massime associate alla pronuncia:  30377  30378  30379  30380  30381  30383  30384


Titolo
SENT. 181/06 F. SANITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - COSTITUZIONE DI NUOVE AZIENDE OSPEDALIERE - CRITERIO DI PREVIA VALUTAZIONE DI COMPLESSITÀ DEI CASI TRATTATI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI NORMA STATALE DI PRINCIPIO NELLA MATERIA DELLA TUTELA DELLA SALUTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., laddove stabilisce che la costituzione di Aziende Ospedaliere è disposta dalla Regione previa valutazione di complessità dei casi trattati. Così disponendo, infatti, la Regione non solo ha operato nell'ambito di competenze regionali relative sia alla determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute sia alle modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali, ma ha anche subordinato la costituzione di aziende ospedaliere a prescrizioni non minori rispetto a quelle di cui alla disciplina statale risultante dal d.lgs. n. 502 del 1992.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  23/12/2004  n. 29  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte