Sentenza 181/2006 (ECLI:IT:COST:2006:181)
Massima numero 30382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
20/04/2006; Decisione del
20/04/2006
Deposito del 05/05/2006; Pubblicazione in G. U. 10/05/2006
Titolo
SENT. 181/06 F. SANITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - COSTITUZIONE DI NUOVE AZIENDE OSPEDALIERE - CRITERIO DI PREVIA VALUTAZIONE DI COMPLESSITÀ DEI CASI TRATTATI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI NORMA STATALE DI PRINCIPIO NELLA MATERIA DELLA TUTELA DELLA SALUTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 181/06 F. SANITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - COSTITUZIONE DI NUOVE AZIENDE OSPEDALIERE - CRITERIO DI PREVIA VALUTAZIONE DI COMPLESSITÀ DEI CASI TRATTATI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI NORMA STATALE DI PRINCIPIO NELLA MATERIA DELLA TUTELA DELLA SALUTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., laddove stabilisce che la costituzione di Aziende Ospedaliere è disposta dalla Regione previa valutazione di complessità dei casi trattati. Così disponendo, infatti, la Regione non solo ha operato nell'ambito di competenze regionali relative sia alla determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute sia alle modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali, ma ha anche subordinato la costituzione di aziende ospedaliere a prescrizioni non minori rispetto a quelle di cui alla disciplina statale risultante dal d.lgs. n. 502 del 1992.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., laddove stabilisce che la costituzione di Aziende Ospedaliere è disposta dalla Regione previa valutazione di complessità dei casi trattati. Così disponendo, infatti, la Regione non solo ha operato nell'ambito di competenze regionali relative sia alla determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute sia alle modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali, ma ha anche subordinato la costituzione di aziende ospedaliere a prescrizioni non minori rispetto a quelle di cui alla disciplina statale risultante dal d.lgs. n. 502 del 1992.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
23/12/2004
n. 29
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte