Sentenza 181/2006 (ECLI:IT:COST:2006:181)
Massima numero 30383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
20/04/2006; Decisione del
20/04/2006
Deposito del 05/05/2006; Pubblicazione in G. U. 10/05/2006
Titolo
SENT. 181/06 G. SANITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SULLA BASE DI UNA ROSA DI TRE CANDIDATI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI NORMA STATALE DI PRINCIPIO NELLA MATERIA DELLA TUTELA DELLA SALUTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 181/06 G. SANITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SULLA BASE DI UNA ROSA DI TRE CANDIDATI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI NORMA STATALE DI PRINCIPIO NELLA MATERIA DELLA TUTELA DELLA SALUTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Regione Emilia Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, censurato, in riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost., laddove stabilisce che l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa ai dirigenti sanitari è effettuata dal direttore generale sulla base di una rosa di tre candidati. Tale disposizione si colloca nella materia "tutela della salute", che rientra nell'ambito della competenza legislativa ripartita fra Stato e Regioni, nella quale spetta allo Stato la fissazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina attuativa. L'articolo impugnato non travalica i limiti fissati dalla legge statale, in quanto detta una tipica norma di dettaglio e non è in contrasto con l'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992: infatti, quest'ultimo fissa l'obiettivo della designazione del direttore della struttura sanitaria attraverso una valutazione comparativa di una rosa di candidati selezionati da apposita commissione, mentre la norma regionale determina solo le modalità di formazione di tale rosa.
- Il rapporto tra norma di principio e norma di dettaglio deve essere inteso nel senso che l'una può prescrivere criteri ed obiettivi, all'altra invece spetta l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi: v., citata, sentenza n. 390/2004.
- I canoni di cui all'art. 97 Cost. esigono che nell'accesso a funzioni più elevate venga osservato un meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci: sul punto cfr., citate, sentenze n. 62/2006, n. 465 e 407/2005.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Regione Emilia Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, censurato, in riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost., laddove stabilisce che l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa ai dirigenti sanitari è effettuata dal direttore generale sulla base di una rosa di tre candidati. Tale disposizione si colloca nella materia "tutela della salute", che rientra nell'ambito della competenza legislativa ripartita fra Stato e Regioni, nella quale spetta allo Stato la fissazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina attuativa. L'articolo impugnato non travalica i limiti fissati dalla legge statale, in quanto detta una tipica norma di dettaglio e non è in contrasto con l'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992: infatti, quest'ultimo fissa l'obiettivo della designazione del direttore della struttura sanitaria attraverso una valutazione comparativa di una rosa di candidati selezionati da apposita commissione, mentre la norma regionale determina solo le modalità di formazione di tale rosa.
- Il rapporto tra norma di principio e norma di dettaglio deve essere inteso nel senso che l'una può prescrivere criteri ed obiettivi, all'altra invece spetta l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi: v., citata, sentenza n. 390/2004.
- I canoni di cui all'art. 97 Cost. esigono che nell'accesso a funzioni più elevate venga osservato un meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci: sul punto cfr., citate, sentenze n. 62/2006, n. 465 e 407/2005.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
23/12/2004
n. 29
art. 8
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte