Sentenza 181/2006 (ECLI:IT:COST:2006:181)
Massima numero 30384
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
20/04/2006; Decisione del
20/04/2006
Deposito del 05/05/2006; Pubblicazione in G. U. 10/05/2006
Titolo
SENT. 181/06 H. SANITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE TOSCANA - ORGANI DELL'AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ (ARS) - 'PROROGATIO' FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI REVISIONE DELL'ARS - RICORSO DEL GOVERNO - CONTRASTO CON I PRINCIPI STATALI IN TEMA DI PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, LESIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ, BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 181/06 H. SANITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE TOSCANA - ORGANI DELL'AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ (ARS) - 'PROROGATIO' FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI REVISIONE DELL'ARS - RICORSO DEL GOVERNO - CONTRASTO CON I PRINCIPI STATALI IN TEMA DI PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, LESIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ, BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
Illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 97 Cost., dell'art. 139 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40. La norma de qua, nello stabilire che gli organi dell'Agenzia regionale di sanità, in carica al momento dell'entrata in vigore della legge, restano in carica sino all'entrata in vigore della legge di revisione dell'ARS, non è conforme ai principi in tema di prorogatio degli organi amministrativi, desumibili dall'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 , e, dunque, viola l'art. 97 Cost..
- Con la sentenza n. 208/1992, citata, la Corte ha affermato che ogni proroga, in virtù dei principi desumibili dall'art. 97 Cost., "può aversi soltanto se prevista espressamente dalla legge e nei limiti da questa indicati".
- I principi generali cui la prorogatio si ispira sono stati individuati dalla sentenza n. 464/1994, citata.
Illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 97 Cost., dell'art. 139 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40. La norma de qua, nello stabilire che gli organi dell'Agenzia regionale di sanità, in carica al momento dell'entrata in vigore della legge, restano in carica sino all'entrata in vigore della legge di revisione dell'ARS, non è conforme ai principi in tema di prorogatio degli organi amministrativi, desumibili dall'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 , e, dunque, viola l'art. 97 Cost..
- Con la sentenza n. 208/1992, citata, la Corte ha affermato che ogni proroga, in virtù dei principi desumibili dall'art. 97 Cost., "può aversi soltanto se prevista espressamente dalla legge e nei limiti da questa indicati".
- I principi generali cui la prorogatio si ispira sono stati individuati dalla sentenza n. 464/1994, citata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
24/02/2005
n. 40
art. 139
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 16/05/1994
n. 293
art. 3
legge 15/07/1994
n. 444
art.