Sentenza 182/2006 (ECLI:IT:COST:2006:182)
Massima numero 30385
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  20/04/2006;  Decisione del  20/04/2006
Deposito del 05/05/2006; Pubblicazione in G. U. 10/05/2006
Massime associate alla pronuncia:  30386  30387


Titolo
SENT. 182/06 A. EDILIZIA E URBANISTICA - NORME DELLA REGIONE TOSCANA - PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA REGIONALE - MODIFICA DEL REGIME GIURIDICO DEI BENI PAESAGGISTICI CON LE SOLE FORME DI PUBBLICITÀ DEL PIANO - MANCATA PREVISIONE DI INTESA CON LO STATO - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI - NECESSITÀ DI ACCORDO PER L'ELABORAZIONE D'INTESA TRA LA REGIONE, IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI ED IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DEL PIANO PAESAGGISTICO CON SPECIFICA CONSIDERAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI, CONCERNENTE L'INTERO TERRITORIO REGIONALE, E ALL'ELABORAZIONE CONGIUNTA DEL PIANO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 32, comma 3, della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, nella parte in cui non prevede che, ove dall'applicazione dell'art. 33, commi 3 e 4, o dell'art. 34 della stessa legge derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli artt. 157, 140 e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tale modificazione è subordinata all'accordo per l'elaborazione d'intesa tra la Regione, il Ministero per i Beni e le attività culturali ed il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del piano paesaggistico con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernente l'intero territorio regionale, e all'elaborazione congiunta del piano. Premesso, infatti, che la tutela tanto dell'ambiente quanto dei beni culturali è riservata allo Stato (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.) mentre la valorizzazione dei secondi è di competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), qualora la Regione intenda, nel momento della pianificazione paesaggistica, modificare il regime dei beni, è necessario che lo Stato possa interloquire attraverso le forme della concertazione, senza le quali si viola il principio secondo cui solo se il piano paesaggistico è stato elaborato d'intesa, il vincolo paesaggistico che grava sui beni può essere tramutato in una disciplina d'uso del bene stesso.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  03/01/2005  n. 1  art. 32  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 157  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 140  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 141