Sentenza 182/2006 (ECLI:IT:COST:2006:182)
Massima numero 30385
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
20/04/2006; Decisione del
20/04/2006
Deposito del 05/05/2006; Pubblicazione in G. U. 10/05/2006
Titolo
SENT. 182/06 A. EDILIZIA E URBANISTICA - NORME DELLA REGIONE TOSCANA - PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA REGIONALE - MODIFICA DEL REGIME GIURIDICO DEI BENI PAESAGGISTICI CON LE SOLE FORME DI PUBBLICITÀ DEL PIANO - MANCATA PREVISIONE DI INTESA CON LO STATO - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI - NECESSITÀ DI ACCORDO PER L'ELABORAZIONE D'INTESA TRA LA REGIONE, IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI ED IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DEL PIANO PAESAGGISTICO CON SPECIFICA CONSIDERAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI, CONCERNENTE L'INTERO TERRITORIO REGIONALE, E ALL'ELABORAZIONE CONGIUNTA DEL PIANO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 182/06 A. EDILIZIA E URBANISTICA - NORME DELLA REGIONE TOSCANA - PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA REGIONALE - MODIFICA DEL REGIME GIURIDICO DEI BENI PAESAGGISTICI CON LE SOLE FORME DI PUBBLICITÀ DEL PIANO - MANCATA PREVISIONE DI INTESA CON LO STATO - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI - NECESSITÀ DI ACCORDO PER L'ELABORAZIONE D'INTESA TRA LA REGIONE, IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI ED IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DEL PIANO PAESAGGISTICO CON SPECIFICA CONSIDERAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI, CONCERNENTE L'INTERO TERRITORIO REGIONALE, E ALL'ELABORAZIONE CONGIUNTA DEL PIANO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 32, comma 3, della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, nella parte in cui non prevede che, ove dall'applicazione dell'art. 33, commi 3 e 4, o dell'art. 34 della stessa legge derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli artt. 157, 140 e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tale modificazione è subordinata all'accordo per l'elaborazione d'intesa tra la Regione, il Ministero per i Beni e le attività culturali ed il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del piano paesaggistico con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernente l'intero territorio regionale, e all'elaborazione congiunta del piano. Premesso, infatti, che la tutela tanto dell'ambiente quanto dei beni culturali è riservata allo Stato (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.) mentre la valorizzazione dei secondi è di competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), qualora la Regione intenda, nel momento della pianificazione paesaggistica, modificare il regime dei beni, è necessario che lo Stato possa interloquire attraverso le forme della concertazione, senza le quali si viola il principio secondo cui solo se il piano paesaggistico è stato elaborato d'intesa, il vincolo paesaggistico che grava sui beni può essere tramutato in una disciplina d'uso del bene stesso.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 32, comma 3, della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, nella parte in cui non prevede che, ove dall'applicazione dell'art. 33, commi 3 e 4, o dell'art. 34 della stessa legge derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli artt. 157, 140 e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tale modificazione è subordinata all'accordo per l'elaborazione d'intesa tra la Regione, il Ministero per i Beni e le attività culturali ed il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del piano paesaggistico con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernente l'intero territorio regionale, e all'elaborazione congiunta del piano. Premesso, infatti, che la tutela tanto dell'ambiente quanto dei beni culturali è riservata allo Stato (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.) mentre la valorizzazione dei secondi è di competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), qualora la Regione intenda, nel momento della pianificazione paesaggistica, modificare il regime dei beni, è necessario che lo Stato possa interloquire attraverso le forme della concertazione, senza le quali si viola il principio secondo cui solo se il piano paesaggistico è stato elaborato d'intesa, il vincolo paesaggistico che grava sui beni può essere tramutato in una disciplina d'uso del bene stesso.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
03/01/2005
n. 1
art. 32
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 157
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 140
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 141