Sentenza 182/2006 (ECLI:IT:COST:2006:182)
Massima numero 30386
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
20/04/2006; Decisione del
20/04/2006
Deposito del 05/05/2006; Pubblicazione in G. U. 10/05/2006
Titolo
SENT. 182/06 B. EDILIZIA E URBANISTICA - NORME DELLA REGIONE TOSCANA - PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA REGIONALE - AREE IN CUI LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NON È SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA REGIONALE - INDIVIDUAZIONE ATTRAVERSO IL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE ANZICHÉ ATTRAVERSO IL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO CON SPECIFICA CONSIDERAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 182/06 B. EDILIZIA E URBANISTICA - NORME DELLA REGIONE TOSCANA - PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA REGIONALE - AREE IN CUI LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NON È SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA REGIONALE - INDIVIDUAZIONE ATTRAVERSO IL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE ANZICHÉ ATTRAVERSO IL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO CON SPECIFICA CONSIDERAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 3, della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, nella parte in cui stabilisce che sia il piano strutturale del Comune a indicare le aree in cui la realizzazione degli interventi non è soggetta all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 87 della legge regionale, anziché il piano regionale paesaggistico con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Infatti, l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica, assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale, non consente che le decisioni operative concernenti il paesaggio siano trasferite alla dimensione pianificatoria comunale poiché ciò si porrebbe in contraddizione con il sistema di organizzazione delle competenze delineato dalla legge statale a tutela del paesaggio, che costituisce un livello uniforme di tutela, non derogabile dalla Regione, nell'ambito di una materia a legislazione esclusiva statale, ma anche della legislazione di principio nelle materie concorrenti del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali.
- Sentenze citate nn. 259/2004 e 214/2005 circa l'attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative, inizialmente conferite alle Regioni.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 3, della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, nella parte in cui stabilisce che sia il piano strutturale del Comune a indicare le aree in cui la realizzazione degli interventi non è soggetta all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 87 della legge regionale, anziché il piano regionale paesaggistico con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Infatti, l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica, assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale, non consente che le decisioni operative concernenti il paesaggio siano trasferite alla dimensione pianificatoria comunale poiché ciò si porrebbe in contraddizione con il sistema di organizzazione delle competenze delineato dalla legge statale a tutela del paesaggio, che costituisce un livello uniforme di tutela, non derogabile dalla Regione, nell'ambito di una materia a legislazione esclusiva statale, ma anche della legislazione di principio nelle materie concorrenti del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali.
- Sentenze citate nn. 259/2004 e 214/2005 circa l'attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative, inizialmente conferite alle Regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
03/01/2005
n. 1
art. 34
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 143
co. 5
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 145
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 143
co. 12