Sentenza 182/2006 (ECLI:IT:COST:2006:182)
Massima numero 30387
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
20/04/2006; Decisione del
20/04/2006
Deposito del 05/05/2006; Pubblicazione in G. U. 10/05/2006
Titolo
SENT. 182/06 C. CALAMITÀ PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE - NORME DELLA REGIONE TOSCANA - INTERVENTI IN ZONA SISMICA - INIZIO LAVORI - NECESSITÀ DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL COMPETENTE UFFICIO TECNICO DELLA REGIONE - MANCATA PREVISIONE - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI NELLA MATERIA DELLA PROTEZIONE CIVILE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 182/06 C. CALAMITÀ PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE - NORME DELLA REGIONE TOSCANA - INTERVENTI IN ZONA SISMICA - INIZIO LAVORI - NECESSITÀ DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL COMPETENTE UFFICIO TECNICO DELLA REGIONE - MANCATA PREVISIONE - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI NELLA MATERIA DELLA PROTEZIONE CIVILE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 105, comma 3, della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, nella parte in cui non dispone che, per gli interventi in zona sismica, non si possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione. L'intento unificatore della legislazione statale - palesemente orientato ad eseguire una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui, ugualmente, compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali - non consente l'introduzione di modalità di "controllo successivo o semplificato" ove siano coinvolti interessi primari della collettività.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 105, comma 3, della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, nella parte in cui non dispone che, per gli interventi in zona sismica, non si possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione. L'intento unificatore della legislazione statale - palesemente orientato ad eseguire una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui, ugualmente, compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali - non consente l'introduzione di modalità di "controllo successivo o semplificato" ove siano coinvolti interessi primari della collettività.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
03/01/2005
n. 1
art. 105
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 94
decreto legge 14/03/2005
n. 35
art. 3
legge 14/05/2005
n. 80
art.