Sentenza 183/2006 (ECLI:IT:COST:2006:183)
Massima numero 30388
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  20/04/2006;  Decisione del  20/04/2006
Deposito del 05/05/2006; Pubblicazione in G. U. 10/05/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 183/06. REATI E PENE - AMBIENTE - IRRILEVANZA PENALE DI DETERMINATI ABUSI IN ZONA PAESAGGISTICA, PER IL FUTURO, E ESTINZIONE DEI REATI PAESAGGISTICI, PER IL PASSATO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA LESIONE DELLA POTESTÀ REGIONALE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DEL POTERE SANZIONATORIO REGIONALE IN MATERIA EDILIZIA - SUSSISTENZA DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI ORDINAMENTO PENALE, E CHIAMATA IN SUSSIDIARIETÀ DELLO STATO NELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Non sono fondate, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 36, lettera c), e comma 37, della legge n. 308 del 2004, il quale statuisce l'irrilevanza penale di determinati abusi in zona paesaggistica, per il futuro (art. 1, comma 36, lettera c)), e l'estinzione dei reati paesaggistici, per il passato (art. 1, comma 37). La disciplina contenuta nei commi 36 e 37 dell'art. 1 della legge n. 308 del 2004 attiene strettamente al trattamento penale degli abusi, il che induce a commisurare l'intervento legislativo statale, pur se relazionato alla materia dell'ambiente e dei beni culturali, al parametro dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. ("ordinamento penale"). D'altro canto, l'irrilevanza penale dell'abuso non tocca gli aspetti urbanistici, per i quali le Regioni non vedono scalfita la loro competenza nella previsione delle sanzioni amministrative in materia edilizia, vigendo il principio dell'autonomia delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penali anche nella materia della tutela paesaggistica. Per gli abusi passati le sanzioni amministrative a tutela del paesaggio restano applicabili, pur se limitate alla tipologia pecuniaria, attesa la minima rilevanza degli abusi: a maggior ragione va ritenuta l'autonomia e l'eventuale applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni a presidio di tutti gli altri valori che convergono sul territorio, in particolare di quelle in materia edilizia, di competenza regionale. Va aggiunto che il previsto parere di un organo statale, la Soprintendenza, ai soli fini del riscontro delle condizioni oggettive di irrilevanza penale degli interventi in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica, vale a garantire l'esigenza di uniformità di metodi di valutazione sul territorio nazionale, che è inerente al trattamento penale degli abusi, esigenza che è tale da giustificare la "chiamata in sussidiarietà" dello Stato nelle funzioni amministrative.

- Il potere di incidere sulla sanzionabilità penale spetta al solo legislatore statale, cui va riconosciuta discrezionalità in materia di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità, v. citate sentenze n. 70/2005 e (in tema di interventi edilizi) n. 196/2004, ordinanze n. 327/2000 e n. 149/1999, sentenza n. 487/1989. La considerazione del trattamento penale assume, d'altro canto, preminenza agli effetti delle competenze legislative, pur nella generica riconducibilità ad altra materia delle norme precettive la cui violazione è sanzionata, v. citata sentenza 384/2005.

- Sulla chiamata in sussidiarietà dello Stato nelle funzioni amministrative, v. citata sentenza n. 384/2005.

Atti oggetto del giudizio

legge  15/12/2004  n. 308  art. 1  co. 36

legge  15/12/2004  n. 308  art. 1  co. 37

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte