Sentenza 184/2006 (ECLI:IT:COST:2006:184)
Massima numero 30389
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
20/04/2006; Decisione del
20/04/2006
Deposito del 05/05/2006; Pubblicazione in G. U. 10/05/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 184/06. PROCESSO PENALE - CASELLARIO GIUDIZIALE - ELIMINAZIONE DELLE ISCRIZIONI AL COMPIMENTO DELL'OTTANTESIMO ANNO DI ETÀ DELLA PERSONA CUI SI RIFERISCONO - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALL'ETÀ DEGLI IMPUTATI - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITÀ - AUSPICIO RIVOLTO AL LEGISLATORE.
SENT. 184/06. PROCESSO PENALE - CASELLARIO GIUDIZIALE - ELIMINAZIONE DELLE ISCRIZIONI AL COMPIMENTO DELL'OTTANTESIMO ANNO DI ETÀ DELLA PERSONA CUI SI RIFERISCONO - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALL'ETÀ DEGLI IMPUTATI - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITÀ - AUSPICIO RIVOLTO AL LEGISLATORE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nella parte in cui prevede l'eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale al compimento dell'ottantesimo anno di età della persona cui si riferiscono. Pur essendo auspicabile che il legislatore riprenda in considerazione la norma denunciata, avente natura amministrativa, per valutarne l'adeguatezza rispetto alla situazione di fatto attuale, la questione è priva di rilevanza, giacché in ogni caso il giudice rimettente non potrebbe avvalersi, nel processo a quo, di una eventuale pronuncia caducatoria, a causa della già avvenuta eliminazione dal casellario giudiziale dei dati riguardanti il soggetto sottoposto al giudizio. Si è prodotta una situazione di fatto irreversibile, su cui una declaratoria di illegittimità costituzionale non avrebbe alcun effetto, rimanendo in tal modo priva dell'incidenza nel processo principale imposta dal vigente sistema di giustizia costituzionale.
- Sulla questione di legittimità costituzionale della disposizione, di contenuto identico a quella ora impugnata, di cui all'art. 605 cod.proc.pen. del 1930, v. sentenza n. 209/1987.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nella parte in cui prevede l'eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale al compimento dell'ottantesimo anno di età della persona cui si riferiscono. Pur essendo auspicabile che il legislatore riprenda in considerazione la norma denunciata, avente natura amministrativa, per valutarne l'adeguatezza rispetto alla situazione di fatto attuale, la questione è priva di rilevanza, giacché in ogni caso il giudice rimettente non potrebbe avvalersi, nel processo a quo, di una eventuale pronuncia caducatoria, a causa della già avvenuta eliminazione dal casellario giudiziale dei dati riguardanti il soggetto sottoposto al giudizio. Si è prodotta una situazione di fatto irreversibile, su cui una declaratoria di illegittimità costituzionale non avrebbe alcun effetto, rimanendo in tal modo priva dell'incidenza nel processo principale imposta dal vigente sistema di giustizia costituzionale.
- Sulla questione di legittimità costituzionale della disposizione, di contenuto identico a quella ora impugnata, di cui all'art. 605 cod.proc.pen. del 1930, v. sentenza n. 209/1987.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
14/11/2002
n. 313
art. 5
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte