Ordinanza 187/2006 (ECLI:IT:COST:2006:187)
Massima numero 30392
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
20/04/2006; Decisione del
20/04/2006
Deposito del 05/05/2006; Pubblicazione in G. U. 10/05/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 187/06. BANCA E ISTITUTI DI CREDITO - CREDITO FONDIARIO - EDIFICIO O COMPLESSO CONDOMINIALE - POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE LA SUDDIVISIONE DEL MUTUO IN QUOTE E IL FRAZIONAMENTO DELL'IPOTECA A GARANZIA - INTRODUZIONE 'PRO FUTURO' DEL BENEFICIO CON ESCLUSIONE DEI CONTRATTI GIÀ CONCLUSI E I PROCEDIMENTI ESECUTIVI IN CORSO - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA DEBITORI, LESIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DEL RISPARMIO POPOLARE PER L'ACCESSO ALLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE, CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UTILITÀ SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA E DELL'AUTONOMIA CONTRATTUALE - CENSURA DI NORMA INCONFERENTE E OMESSO TENTATIVO DI INTERPRETAZIONE CONFORME A COSTITUZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 187/06. BANCA E ISTITUTI DI CREDITO - CREDITO FONDIARIO - EDIFICIO O COMPLESSO CONDOMINIALE - POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE LA SUDDIVISIONE DEL MUTUO IN QUOTE E IL FRAZIONAMENTO DELL'IPOTECA A GARANZIA - INTRODUZIONE 'PRO FUTURO' DEL BENEFICIO CON ESCLUSIONE DEI CONTRATTI GIÀ CONCLUSI E I PROCEDIMENTI ESECUTIVI IN CORSO - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA DEBITORI, LESIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DEL RISPARMIO POPOLARE PER L'ACCESSO ALLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE, CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UTILITÀ SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA E DELL'AUTONOMIA CONTRATTUALE - CENSURA DI NORMA INCONFERENTE E OMESSO TENTATIVO DI INTERPRETAZIONE CONFORME A COSTITUZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 censurato, in riferimento agli articoli 3, comma secondo, 41, comma secondo, e 47 della Costituzione, nella parte in cui «esclude che l'art. 39 dello stesso decreto legislativo si applichi ai rapporti conseguenti a contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo». La questione ha infatti ad oggetto una norma che si limita a dare attuazione al principio di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, e non già la norma - art. 5, comma 5, della legge 6 giugno 1991, n. 175 - contenente la disciplina ritenuta non conforme a Costituzione, in relazione alla quale, peraltro, il giudice rimettente omette ogni tentativo di fornire una interpretazione idonea a superare il sollevato dubbio di legittimità costituzionale.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 censurato, in riferimento agli articoli 3, comma secondo, 41, comma secondo, e 47 della Costituzione, nella parte in cui «esclude che l'art. 39 dello stesso decreto legislativo si applichi ai rapporti conseguenti a contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo». La questione ha infatti ad oggetto una norma che si limita a dare attuazione al principio di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, e non già la norma - art. 5, comma 5, della legge 6 giugno 1991, n. 175 - contenente la disciplina ritenuta non conforme a Costituzione, in relazione alla quale, peraltro, il giudice rimettente omette ogni tentativo di fornire una interpretazione idonea a superare il sollevato dubbio di legittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/09/1993
n. 385
art. 161
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 41
co. 2
Costituzione
art. 47
Altri parametri e norme interposte