Ordinanza 188/2006 (ECLI:IT:COST:2006:188)
Massima numero 30393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
20/04/2006; Decisione del
20/04/2006
Deposito del 05/05/2006; Pubblicazione in G. U. 10/05/2006
Titolo
ORD. 188/06 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONE NON CONTESTATA IMMEDIATAMENTE AL RESPONSABILE DI UN'INFRAZIONE STRADALE - PROPRIETARIO DEL VEICOLO - OBBLIGO DI PAGAMENTO IN SOLIDO CON L'AUTORE DELLA VIOLAZIONE DELLA SOMMA DA QUESTI DOVUTA A TITOLO DI SANZIONE PECUNIARIA - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ PERSONALE DEL TRASGRESSORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 188/06 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONE NON CONTESTATA IMMEDIATAMENTE AL RESPONSABILE DI UN'INFRAZIONE STRADALE - PROPRIETARIO DEL VEICOLO - OBBLIGO DI PAGAMENTO IN SOLIDO CON L'AUTORE DELLA VIOLAZIONE DELLA SOMMA DA QUESTI DOVUTA A TITOLO DI SANZIONE PECUNIARIA - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ PERSONALE DEL TRASGRESSORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, e dell'art. 196, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui estendono ad altri soggetti l'obbligo di pagamento in solido con l'autore della violazione della somma da questi dovuta a titolo di sanzione pecuniaria. Premesso che, allorché venga in rilievo l'applicazione di sanzioni non aventi natura personale, la responsabilità del proprietario di un veicolo - ovvero, in sua vece, degli altri soggetti menzionati dall'art. 196 del codice della strada - per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale, deve escludersi che l'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, in combinato disposto con l'art. 196 del medesimo codice, violi il preteso «principio costituzionale della responsabilità personale del trasgressore ex art. 3 legge 24 novembre 1981, n. 689», in quanto tale ultima disposizione non può essere letta disgiuntamente da quella di cui al successivo art. 6 della stessa legge n. 689 del 1981, che disciplina, per le sole sanzioni pecuniarie, la solidarietà passiva tra il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario e l'autore della violazione.
- Sulla responsabilità solidale del proprietario del veicolo o degli altri soggetto di cui all'art. 196 del codice della strada, v. la citata sentenza n. 27/2005 e l'ordinanza n. 319/2002.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, e dell'art. 196, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui estendono ad altri soggetti l'obbligo di pagamento in solido con l'autore della violazione della somma da questi dovuta a titolo di sanzione pecuniaria. Premesso che, allorché venga in rilievo l'applicazione di sanzioni non aventi natura personale, la responsabilità del proprietario di un veicolo - ovvero, in sua vece, degli altri soggetti menzionati dall'art. 196 del codice della strada - per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale, deve escludersi che l'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, in combinato disposto con l'art. 196 del medesimo codice, violi il preteso «principio costituzionale della responsabilità personale del trasgressore ex art. 3 legge 24 novembre 1981, n. 689», in quanto tale ultima disposizione non può essere letta disgiuntamente da quella di cui al successivo art. 6 della stessa legge n. 689 del 1981, che disciplina, per le sole sanzioni pecuniarie, la solidarietà passiva tra il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario e l'autore della violazione.
- Sulla responsabilità solidale del proprietario del veicolo o degli altri soggetto di cui all'art. 196 del codice della strada, v. la citata sentenza n. 27/2005 e l'ordinanza n. 319/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 126
co. 2
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 196
co. 1
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 196
co. 2
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 196
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte