Ordinanza 188/2006 (ECLI:IT:COST:2006:188)
Massima numero 30394
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  20/04/2006;  Decisione del  20/04/2006
Deposito del 05/05/2006; Pubblicazione in G. U. 10/05/2006
Massime associate alla pronuncia:  30393  30395


Titolo
ORD. 188/06 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONE NON CONTESTATA IMMEDIATAMENTE AL RESPONSABILE DI UN'INFRAZIONE STRADALE - NOTIFICAZIONE DEL RELATIVO VERBALE AL PROPRIETARIO DEL VEICOLO CON L'OBBLIGO DI TRASMETTERE I DATI DEL RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELL'AUTORE INDICATO QUALE RESPONSABILE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 196 e 201, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui prevedono - «in caso di violazione non contestata immediatamente» al responsabile di un'infrazione stradale - la notificazione del relativo verbale «ai soggetti di cui all'art. 196». La questione risulta infatti sollevata sulla base di un presupposto - quello secondo cui il soggetto indicato quale autore dell'infrazione stradale, all'esito della comunicazione dei suoi dati personali e della patente, fatta pervenire all'autorità da taluno dei soggetti coobbligati in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria, sarebbe di fatto privo di tutela giuridica - erroneo, giacché il soggetto che venga identificato, non immediatamente, quale responsabile della violazione del codice della strada, è legittimato a proporre ricorso al Giudice di pace, ex art. 204-bis del codice della strada, avverso il verbale di contestazione dell'infrazione stradale, seppur «al solo e specifico scopo» di escludere che tale atto possa fungere da titolo o per irrogargli «la sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida» ovvero «per una eventuale azione di regresso» esperibile da parte di chi abbia pagato la somma dovuta quale sanzione pecuniaria.

- Sulla possibilità che il conducente del quale siano comunicati i dati possa proporre opposizione, v. la citata sentenza n. 471/2005.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 196  co. 

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 201  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte