Ordinanza 188/2006 (ECLI:IT:COST:2006:188)
Massima numero 30395
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
20/04/2006; Decisione del
20/04/2006
Deposito del 05/05/2006; Pubblicazione in G. U. 10/05/2006
Titolo
ORD. 188/06 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONE NON CONTESTATA IMMEDIATAMENTE AL RESPONSABILE DI UN'INFRAZIONE STRADALE - PROPRIETARIO DEL VEICOLO CHE SIA PERSONA GIURIDICA - DIRITTO A PROPORRE RICORSO AL GIUDICE DI PACE - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO - QUESTIONE PRIVA DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 188/06 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONE NON CONTESTATA IMMEDIATAMENTE AL RESPONSABILE DI UN'INFRAZIONE STRADALE - PROPRIETARIO DEL VEICOLO CHE SIA PERSONA GIURIDICA - DIRITTO A PROPORRE RICORSO AL GIUDICE DI PACE - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO - QUESTIONE PRIVA DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che possono proporre ricorso al giudice di pace gli altri soggetti indicati nell'art. 196 del medesimo codice. La questione, infatti, è sollevata sulla base di un presupposto - l'ipotizzata violazione del principio del contraddittorio, conseguente alla possibilità che l'opposizione prevista dalla disposizione impugnata sia proposta anche da una «persona giuridica» - che risulta smentito dalla stessa ordinanza di rimessione, dalla quale emerge che l'opposizione è stata proposta dal legale rappresentante di una società, quale autore materiale dell'infrazione, sicché difetta la rilevanza nel giudizio a quo.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che possono proporre ricorso al giudice di pace gli altri soggetti indicati nell'art. 196 del medesimo codice. La questione, infatti, è sollevata sulla base di un presupposto - l'ipotizzata violazione del principio del contraddittorio, conseguente alla possibilità che l'opposizione prevista dalla disposizione impugnata sia proposta anche da una «persona giuridica» - che risulta smentito dalla stessa ordinanza di rimessione, dalla quale emerge che l'opposizione è stata proposta dal legale rappresentante di una società, quale autore materiale dell'infrazione, sicché difetta la rilevanza nel giudizio a quo.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 204
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte