Sentenza 190/2006 (ECLI:IT:COST:2006:190)
Massima numero 30398
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
03/05/2006; Decisione del
03/05/2006
Deposito del 11/05/2006; Pubblicazione in G. U. 17/05/2006
Titolo
SENT. 190/06 B. INTERVENTO IN GIUDIZIO DI SOGGETTI ESTRANEI AL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITÀ.
SENT. 190/06 B. INTERVENTO IN GIUDIZIO DI SOGGETTI ESTRANEI AL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E' inammissibile l'intervento in giudizio di soggetti estranei al giudizio a quo. Il principio della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio principale e del giudizio incidentale non può essere derogato a meno che il giudizio costituzionale non incida direttamente su posizioni giuridiche soggettive, che i titolari non possano difendere come parti del processo di provenienza, a nulla rilevando che essi abbiano giudizi analoghi dinanzi allo stesso Tribunale, poiché, in tale ultimo caso, la contraria soluzione si risolverebbe nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale.
- Ordinanza citata n. 179/2003.
E' inammissibile l'intervento in giudizio di soggetti estranei al giudizio a quo. Il principio della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio principale e del giudizio incidentale non può essere derogato a meno che il giudizio costituzionale non incida direttamente su posizioni giuridiche soggettive, che i titolari non possano difendere come parti del processo di provenienza, a nulla rilevando che essi abbiano giudizi analoghi dinanzi allo stesso Tribunale, poiché, in tale ultimo caso, la contraria soluzione si risolverebbe nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale.
- Ordinanza citata n. 179/2003.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte