Reati e pene - Reati contro il patrimonio - Truffa - Regime di procedibilità - Estensione, mediante decreto legislativo, della procedibilità d'ufficio nelle ipotesi di recidiva qualificata, in base all'interpretazione della novella data dal diritto vivente - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi e criteri direttivi - Sopravvenuta modifica normativa - Restituzione degli atti al giudice a quo. (Classif. 210034).
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze, sez. prima pen., perché proceda, alla luce delle intervenute modifiche normative, alla rivalutazione della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento complessivamente agli artt. 3 e 76 Cost. - dell'art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2018, nella parte in cui, introducendo l'art. 649-bis cod. pen., ha esteso, secondo il diritto vivente, la procedibilità d'ufficio della truffa all'ipotesi in cui ricorra la recidiva qualificata, e in subordine dello stesso art. 649-bis cod. pen., nella parte in cui prevede la procedibilità d'ufficio dei reati ivi contemplati - e, in ulteriore subordine, della sola truffa - nell'ipotesi in cui ricorra la recidiva qualificata. Successivamente all'ordinanza di rimessione, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha modificato l'art. 649-bis cod. pen., ampliando le ipotesi di procedibilità a querela dei delitti di truffa, frode informatica e appropriazione indebita, tramite l'esclusione della recidiva dal novero delle circostanze aggravanti ad effetto speciale che ne determinano la procedibilità d'ufficio.