Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Disciplina della figura professionale di maestro di sci - Istituzione dell'albo professionale regionale - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Illegittimità costituzionale. (Classif. 203006).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 112, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, il quale, inserito nel t.u. turismo, prevede che l’albo dei maestri di sci sia suddiviso, per specialità, in tre sezioni: (maestri di sci alpino; maestri di sci di fondo; maestri di sci di snowboard). La disposizione impugnata dal Governo, nel disporre la suddivisione dell’albo regionale in sezioni corrispondenti a determinate specialità, fa assumere alla relativa attività professionale una posizione qualificata nell’ambito dell’ordinamento giuridico regionale, rispetto alla quale l’iscrizione all’albo assume una vera e propria funzione costitutiva. L’intervento regionale si colloca, così, illegittimamente nella fase genetica di individuazione normativa della professione, al punto da determinare, mediante una sostanziale ridefinizione dell’attività del maestro di sci, una diversificazione non consentita in seno all’unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato. (Precedenti: S. 127/2023 - mass. 45664; S. 230/2011 - mass. 35776).