Sentenza 69/2025 (ECLI:IT:COST:2025:69)
Massima numero 46912
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  11/03/2025;  Decisione del  11/03/2025
Deposito del 22/05/2025; Pubblicazione in G. U. 28/05/2025
Massime associate alla pronuncia:  46909  46910  46911  46913


Titolo
Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Interesse all'autodeterminazione orientata alla genitorialità - Radicamento negli artt. 2 Cost. e 8 CEDU - Sindacabilità da parte della Corte costituzionale delle scelte legislative limitative di detto interesse - Criteri - Ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'obiettivo o alla finalità del legislatore. (Classif. 081001).

Testo

L’interesse all’autodeterminazione procreativa, ascrivibile anche alla tutela della vita privata – che trova riconoscimento negli artt. 2 Cost. e 8 CEDU, quest’ultimo per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost. – va inteso come interesse a realizzare la propria personalità in una dimensione relazionale, in quanto tale, permeabile alla tutela degli altri interessi implicati in detta relazione. Non è, pertanto, espressione di una libertà che ha la stessa latitudine di ciò che la tecnica potenzialmente consente né fonda un diritto alla genitorialità. Ne consegue che l’autodeterminazione orientata alla genitorialità può far valere la propria vis espansiva in quanto o tende a contrastare soluzioni che, con riguardo al complesso degli interessi implicati, risultino irragionevoli e non proporzionate rispetto all’obiettivo ovvero contribuisce a sostenere un giudizio di irragionevolezza delle stesse norme che riflettono le finalità cui si ispira il legislatore. (Precedenti: S. 33/2025 - mass. 46723; S. 161/2023; S. 221/2019 - mass. 41563; S. 162/2014).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 8