Sentenza 191/2006 (ECLI:IT:COST:2006:191)
Massima numero 30401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
03/05/2006; Decisione del
03/05/2006
Deposito del 11/05/2006; Pubblicazione in G. U. 17/05/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 191/06. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE AI COMPORTAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI SOGGETTI AD ESSE EQUIPARATI, NON RICONDUCIBILI, NEMMENO MEDIATAMENTE, ALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO POTERE - CONTRASTO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI SUL RIPARTO DI GIURISDIZIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 191/06. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE AI COMPORTAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI SOGGETTI AD ESSE EQUIPARATI, NON RICONDUCIBILI, NEMMENO MEDIATAMENTE, ALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO POTERE - CONTRASTO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI SUL RIPARTO DI GIURISDIZIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 325 del 2001, trasfuso nell'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai «comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico, segnatamente allorché detti comportamenti riguardino progetti la cui dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza sia intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere. Infatti, l'attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della tutela risarcitoria - nella specie richiesta dai ricorrenti ai giudici a quibus per avere subito, i fondi di loro proprietà, radicali trasformazioni durante il periodo di occupazione disposta per la realizzazione di un'opera pubblica senza che fosse intervenuto il decreto di esproprio - si fonda sull'esigenza, coerente con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., di concentrare davanti ad un unico giudice l'intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica, ma non si giustifica quando la pubblica amministrazione non abbia in concreto esercitato, nemmeno mediatamente, il potere che la legge le attribuisce per la cura dell'interesse pubblico.
- Sulla non configurabilità della tutela risarcitoria quale "materia" devoluta in blocco alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, v. citata sentenza n. 204/2004.
- Sull'esigenza di concentrare davanti ad un unico giudice l'intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica, la Corte fa espresso richiamo alla sentenza della Corte di cassazione, sez. un., 22 luglio 1999, n. 500.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 325 del 2001, trasfuso nell'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai «comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico, segnatamente allorché detti comportamenti riguardino progetti la cui dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza sia intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere. Infatti, l'attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della tutela risarcitoria - nella specie richiesta dai ricorrenti ai giudici a quibus per avere subito, i fondi di loro proprietà, radicali trasformazioni durante il periodo di occupazione disposta per la realizzazione di un'opera pubblica senza che fosse intervenuto il decreto di esproprio - si fonda sull'esigenza, coerente con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., di concentrare davanti ad un unico giudice l'intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica, ma non si giustifica quando la pubblica amministrazione non abbia in concreto esercitato, nemmeno mediatamente, il potere che la legge le attribuisce per la cura dell'interesse pubblico.
- Sulla non configurabilità della tutela risarcitoria quale "materia" devoluta in blocco alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, v. citata sentenza n. 204/2004.
- Sull'esigenza di concentrare davanti ad un unico giudice l'intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica, la Corte fa espresso richiamo alla sentenza della Corte di cassazione, sez. un., 22 luglio 1999, n. 500.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
08/06/2001
n. 325
art. 53
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
08/06/2001
n. 327
art. 53
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 102
co. 2
Costituzione
art. 103
Altri parametri e norme interposte