Ordinanza 192/2006 (ECLI:IT:COST:2006:192)
Massima numero 30402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
03/05/2006; Decisione del
03/05/2006
Deposito del 11/05/2006; Pubblicazione in G. U. 17/05/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 192/06. STRANIERO - ESPULSIONE - TEMPORANEA SOSPENSIONE DEL DECRETO IN FAVORE DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O NEI SEI MESI SUCCESSIVI ALLA NASCITA DEL FIGLIO, NONCHÉ DEL MARITO CONVIVENTE - RICHIESTA DI ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA ANCHE NEI CONFRONTI DELLO STRANIERO EXTRACOMUNITARIO LEGATO DA UNA RELAZIONE AFFETTIVA CON UNA CITTADINA ITALIANA, IN STATO DI GRAVIDANZA - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO CON CARENZA DI TUTELA DELLA FAMIGLIA DI FATTO E DEI CONSEGUENTI DIRITTI-DOVERI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 192/06. STRANIERO - ESPULSIONE - TEMPORANEA SOSPENSIONE DEL DECRETO IN FAVORE DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O NEI SEI MESI SUCCESSIVI ALLA NASCITA DEL FIGLIO, NONCHÉ DEL MARITO CONVIVENTE - RICHIESTA DI ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA ANCHE NEI CONFRONTI DELLO STRANIERO EXTRACOMUNITARIO LEGATO DA UNA RELAZIONE AFFETTIVA CON UNA CITTADINA ITALIANA, IN STATO DI GRAVIDANZA - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO CON CARENZA DI TUTELA DELLA FAMIGLIA DI FATTO E DEI CONSEGUENTI DIRITTI-DOVERI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 censurato, in riferimento agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il decreto di espulsione debba essere eseguito anche nei confronti dello straniero extracomunitario legato da una relazione affettiva con una cittadina italiana, in stato di gravidanza, impedendo così a costui di assicurare alla donna stessa e al nascituro assistenza materiale e morale. L'estensione della temporanea sospensione del potere di espulsione (o di respingimento) «delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono» al rispettivo marito convivente, di cui alla sentenza n. 376 del 2000, presuppone una certezza dei rapporti familiari che non è dato riscontrare nel caso di una relazione di fatto, sicché deve escludersi la irragionevolezza della diversa disciplina dettata dal legislatore, mentre le ragioni della solidarietà umana non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza ed integrazione degli stranieri.
- Sulla configurazione del divieto posto dall'art. 19, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 286 del 1998 come temporanea sospensione del potere di espulsione o di respingimento, v. la citata sentenza n. 376/2000.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 censurato, in riferimento agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il decreto di espulsione debba essere eseguito anche nei confronti dello straniero extracomunitario legato da una relazione affettiva con una cittadina italiana, in stato di gravidanza, impedendo così a costui di assicurare alla donna stessa e al nascituro assistenza materiale e morale. L'estensione della temporanea sospensione del potere di espulsione (o di respingimento) «delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono» al rispettivo marito convivente, di cui alla sentenza n. 376 del 2000, presuppone una certezza dei rapporti familiari che non è dato riscontrare nel caso di una relazione di fatto, sicché deve escludersi la irragionevolezza della diversa disciplina dettata dal legislatore, mentre le ragioni della solidarietà umana non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza ed integrazione degli stranieri.
- Sulla configurazione del divieto posto dall'art. 19, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 286 del 1998 come temporanea sospensione del potere di espulsione o di respingimento, v. la citata sentenza n. 376/2000.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 19
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte