Ordinanza 193/2006 (ECLI:IT:COST:2006:193)
Massima numero 30403
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
03/05/2006; Decisione del
03/05/2006
Deposito del 11/05/2006; Pubblicazione in G. U. 17/05/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 193/06. PROCESSO PENALE - PROVA - INFORMAZIONI FORNITE AGLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DA INFORMATORE NON ESAMINATO COME TESTIMONE, E DECEDUTO PRIMA DELLA VERBALIZZAZIONE DELLE SUE DICHIARAZIONI - ACQUISIZIONE O UTILIZZABILITÀ IN DIBATTIMENTO - RITENUTA ESCLUSIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA CON RIFERIMENTO ALLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEI PRINCIPI SUL GIUSTO PROCESSO - CENSURA DI NORMA INCONFERENTE E OMESSA ATTIVITÀ DEL RIMETTENTE IN DIREZIONE DI UNA CONGRUA OPZIONE ERMENEUTICA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 193/06. PROCESSO PENALE - PROVA - INFORMAZIONI FORNITE AGLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DA INFORMATORE NON ESAMINATO COME TESTIMONE, E DECEDUTO PRIMA DELLA VERBALIZZAZIONE DELLE SUE DICHIARAZIONI - ACQUISIZIONE O UTILIZZABILITÀ IN DIBATTIMENTO - RITENUTA ESCLUSIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA CON RIFERIMENTO ALLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEI PRINCIPI SUL GIUSTO PROCESSO - CENSURA DI NORMA INCONFERENTE E OMESSA ATTIVITÀ DEL RIMETTENTE IN DIREZIONE DI UNA CONGRUA OPZIONE ERMENEUTICA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 203 cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui vieta l'utilizzabilità, in dibattimento, delle dichiarazioni assunte da informatore che non sia stato esaminato come testimone, anche nell'ipotesi in cui egli sia deceduto prima della verbalizzazione di tali dichiarazioni. Infatti, il rimettente ha articolato le censure su una norma non pertinente alla fattispecie sottoposta al suo giudizio, poiché la dedotta preclusione all'utilizzabilità delle dichiarazioni de quibus, nei termini denunciati, non è riconducibile all'art. 203 cod. proc. pen., e non ha svolto alcuno sforzo ricostruttivo, idoneo a rendere praticabili diverse e più congrue opzioni ermeneutiche.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 203 cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui vieta l'utilizzabilità, in dibattimento, delle dichiarazioni assunte da informatore che non sia stato esaminato come testimone, anche nell'ipotesi in cui egli sia deceduto prima della verbalizzazione di tali dichiarazioni. Infatti, il rimettente ha articolato le censure su una norma non pertinente alla fattispecie sottoposta al suo giudizio, poiché la dedotta preclusione all'utilizzabilità delle dichiarazioni de quibus, nei termini denunciati, non è riconducibile all'art. 203 cod. proc. pen., e non ha svolto alcuno sforzo ricostruttivo, idoneo a rendere praticabili diverse e più congrue opzioni ermeneutiche.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale 1930
n.
art. 203
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte